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Antidoping
1. Costituiscono violazione della Norme Sportive Antidoping (NSA):
a) La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta;
b) Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.
c) Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.
d) Mancata reperibilità (Whereabouts Failures).
e) Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase di controlli antidoping
f) Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti
g) Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti.
h) Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione.
i) Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA da parte di altra persona.
2. La Lista delle sostanze e metodi proibiti è predisposta dalla WADA ed entra in vigore, salvo diverse indicazioni ivi contenute, tre mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA (www. wada-ama.org) senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del NADO ITALIA o della FISI. La Lista è consultabile sul sito http://www.nadoitalia.it
2.1. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare l’intento, la colpa, la negligenza o l’utilizzo consapevole da parte dell’Atleta.
2.2 Gli Atleti possono trovarsi in condizioni di salute che richiedano l’uso di particolari farmaci o trattamenti. Le sostanze o i metodi a cui potrebbero ricorrere possono essere compresi nella Lista delle sostanze e metodi proibiti. In tale ipotesi va attivata la procedura per l’ottenimento di una Esenzione a Fini Terapeutici (TUE). A tal fine va presentata domanda di TUE secondo i tempi e le modalità contenute nel Disciplinare per le esenzioni a fini terapeutici allegato alle NSA disponibile sul sito http://www.nadoitalia.it
DISPOSIZIONI GENERALI
3. Qualsiasi violazione delle Norme Sportive Antidoping, l’acquisizione di una notizia relativa a un fatto di doping o alla violazione della legge 14/12/2000 n.376, comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Tribunale Nazionale Antidoping.
4. Per tutte le gare dei circuiti istituzionali della FISI saranno possibili controlli antidoping anche senza preavviso. È pertanto responsabilità dell’Atleta, prima di lasciare il campo di gara, accertarsi che non sia previsto il controllo antidoping.
4.1 All’arrivo i concorrenti, in caso di controllo antidoping, dovranno essere in grado di
esibire un valido documento di identificazione.
5. Il testo competo delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 5 giugno 2019, con le norme procedurali relative ai controlli antidoping e le sanzioni applicabili ai casi di doping è disponibile sul sito http://www.nadoitalia.it
Antidoping
1. Costituiscono violazione della Norme Sportive Antidoping (NSA):
a) La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta;
b) Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.
c) Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.
d) Mancata reperibilità (Whereabouts Failures).
e) Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase di controlli antidoping
f) Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti
g) Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti.
h) Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione.
i) Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA da parte di altra persona.
2. La Lista delle sostanze e metodi proibiti è predisposta dalla WADA ed entra in vigore, salvo diverse indicazioni ivi contenute, tre mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA (www. wada-ama.org) senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del NADO ITALIA o della FISI. La Lista è consultabile sul sito http://www.nadoitalia.it
2.1. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare l’intento, la colpa, la negligenza o l’utilizzo consapevole da parte dell’Atleta.
2.2 Gli Atleti possono trovarsi in condizioni di salute che richiedano l’uso di particolari farmaci o trattamenti. Le sostanze o i metodi a cui potrebbero ricorrere possono essere compresi nella Lista delle sostanze e metodi proibiti. In tale ipotesi va attivata la procedura per l’ottenimento di una Esenzione a Fini Terapeutici (TUE). A tal fine va presentata domanda di TUE secondo i tempi e le modalità contenute nel Disciplinare per le esenzioni a fini terapeutici allegato alle NSA disponibile sul sito http://www.nadoitalia.it
DISPOSIZIONI GENERALI
3. Qualsiasi violazione delle Norme Sportive Antidoping, l’acquisizione di una notizia relativa a un fatto di doping o alla violazione della legge 14/12/2000 n.376, comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Tribunale Nazionale Antidoping.
4. Per tutte le gare dei circuiti istituzionali della FISI saranno possibili controlli antidoping anche senza preavviso. È pertanto responsabilità dell’Atleta, prima di lasciare il campo di gara, accertarsi che non sia previsto il controllo antidoping.
4.1 All’arrivo i concorrenti, in caso di controllo antidoping, dovranno essere in grado di
esibire un valido documento di identificazione.
5. Il testo competo delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 5 giugno 2019, con le norme procedurali relative ai controlli antidoping e le sanzioni applicabili ai casi di doping è disponibile sul sito http://www.nadoitalia.it