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D.L. 30/12/21 n.229 – Non applicabilità ai soggetti che esercitano attività sportivo-agonistica delle nuove restrizioni all’accesso e all’utilizzo degli impianti di risalita
Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.229 – Non applicabilità ai soggetti che esercitano attività sportivo-agonistica delle nuove restrizioni all’accesso e all’utilizzo degli impianti di risalita
Si fa riferimento al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.229– “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, entrato in vigore in data 31 dicembre 2021 (di seguito, il “Decreto”) ed alle richieste, pervenute alla Federazione, in ordine alla interpretazione di quest’ultimo relativamente alle disposizioni che interessano i Tesserati e gli Affiliati ai fini dello svolgimento dell’attività sportivo-agonistica.
Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto e, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 3 del medesimo, è stabilito, inter alia, che a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’accesso e l’utilizzo dei degli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, è necessario essere in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, ovvero rientrare nell’esenzione di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n.52 del 2021 (e cioè, alternativamente: essere in possesso di una certificazione verde COVID-19 che attesti a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo o b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute o c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; essere soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).
Posto quanto sopra, in base all’interpretazione letterale e sistematica della predetta norma, è opinione della Federazione che la medesima si applichi esclusivamente a coloro che utilizzino gli impianti di risalita, anche dei comprensori sciistici, per finalità turistico commerciali, mentre rimangono in vigore le precedenti disposizioni di accesso ed utilizzo degli impianti medesimi per coloro che svolgono attività sportivo-agonistiche.
Si precisa che quanto sopra costituisce mera espressione della ragionevole interpretazione delle norme di legge da parte della Federazione, senza quindi che tale interpretazione possa risultare vincolante, né che a questa possa esser fatto esclusivo affidamento, da parte degli utilizzatori a qualsiasi titolo degli impianti di risalita, essendo rimessa alla esclusiva responsabilità di ciascuno di questi ultimi la responsabilità in ordine alla corretta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti in materia.
Parimenti, la Federazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla interpretazione della predetta norma, e all’applicazione delle relative modalità attuative, che potranno essere adottate dagli enti proprietari, concessionari e gestori degli impianti di risalita.
Flavio Roda
Il Presidente
D.L. 30/12/21 n.229 – Non applicabilità ai soggetti che esercitano attività sportivo-agonistica delle nuove restrizioni all’accesso e all’utilizzo degli impianti di risalita
Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.229 – Non applicabilità ai soggetti che esercitano attività sportivo-agonistica delle nuove restrizioni all’accesso e all’utilizzo degli impianti di risalita
Si fa riferimento al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.229– “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, entrato in vigore in data 31 dicembre 2021 (di seguito, il “Decreto”) ed alle richieste, pervenute alla Federazione, in ordine alla interpretazione di quest’ultimo relativamente alle disposizioni che interessano i Tesserati e gli Affiliati ai fini dello svolgimento dell’attività sportivo-agonistica.
Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto e, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 3 del medesimo, è stabilito, inter alia, che a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’accesso e l’utilizzo dei degli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, è necessario essere in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, ovvero rientrare nell’esenzione di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n.52 del 2021 (e cioè, alternativamente: essere in possesso di una certificazione verde COVID-19 che attesti a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo o b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute o c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; essere soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).
Posto quanto sopra, in base all’interpretazione letterale e sistematica della predetta norma, è opinione della Federazione che la medesima si applichi esclusivamente a coloro che utilizzino gli impianti di risalita, anche dei comprensori sciistici, per finalità turistico commerciali, mentre rimangono in vigore le precedenti disposizioni di accesso ed utilizzo degli impianti medesimi per coloro che svolgono attività sportivo-agonistiche.
Si precisa che quanto sopra costituisce mera espressione della ragionevole interpretazione delle norme di legge da parte della Federazione, senza quindi che tale interpretazione possa risultare vincolante, né che a questa possa esser fatto esclusivo affidamento, da parte degli utilizzatori a qualsiasi titolo degli impianti di risalita, essendo rimessa alla esclusiva responsabilità di ciascuno di questi ultimi la responsabilità in ordine alla corretta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti in materia.
Parimenti, la Federazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla interpretazione della predetta norma, e all’applicazione delle relative modalità attuative, che potranno essere adottate dagli enti proprietari, concessionari e gestori degli impianti di risalita.
Flavio Roda
Il Presidente