Siamo uno sci club. Per ottemperare alle disposizioni dell’art.90 della legge 27.12.2002 n.289 si dovrà provvedere alla modifica dello statuto. Si chiede se le notifiche devono riguardare anche l’atto costitutivo tenuto conto che tale documento, pur specificando le caratteristiche generali dell’associazione che sono in linea con lo spirito della legge stessa (veste giuridica, finalità, assenza di lucro, impegno ad osservare norme e direttive della FISI, durata, rinvio allo statuto per quanto non previsto dall’atto costitutivo), chiama l’associazione con una denominazione non conforme al dettato del citato art.90.
L’atto costitutivo è la “fotografia” del momento iniziale dell’associazione. Pertanto contiene solo i dati esistenti al momento in cui l’ente è nato. Ne deriva che alcuna modifica potrà essere apportata all’atto costitutivo. Tutti gli interventi dovranno avvenire esclusivamente sullo statuto.
Con riferimento all’art. 90 legge 289/2002 comma 18, siamo a chiedere chiarimenti in merito all’adeguamento dello statuto delle associazioni in oggetto vista la tardiva emanazione dei regolamenti attuativi richiamati dallo stesso comma 18. Tenendo presente che il comma 17 impone di modificare la denominazione delle associazioni con la dicitura “dilettantistica” entro il 31/12/2003 e questo onde evitare di perdere i benefici fiscali di cui alla legge 398/91. E’ quindi consigliabile procedere alla modifica della sola denominazione in attesa della pubblicazione dei regolamenti attuativi?
Il decreto attuativo del comma 18 dell’articolo 90 della finanziaria 2003 è ancora in corso di definitiva approvazione. Si ritiene, pertanto, che gli adempimenti legati all’attuazione di detto decreto possano essere rinviati alla data di pubblicazione della normativa in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda, invece, che la normativa di cui al comma 17 è in vigore dal primo gennaio 2003.
Siamo una associazione sportiva non riconosciuta (SCI CLUB), vorremmo ottenere la personalità giuridica presso i competenti organi amministrativi. Quale procedura è da seguire?
Il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni mediante riconoscimento, risulta modificato alla luce del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, contenente il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, in vigore dal 22 dicembre 2000. Si segnala l’istituzione di appositi registri regionali e provinciali (per le province autonome) e uno prefettizio. Con il nuovo sistema di semplificazione, il riconoscimento, ovvero il conseguimento della personalità giuridica, coincide con l’iscrizione nei suddetti registri a seconda dell’operatività dell’ente richiedente (ambito regionale /provinciale e extraregionale). Nelle associazioni che, allo stato attuale, vogliono richiedere il riconoscimento, l’atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico e, a norma dell’art. 16 C.C., deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, sull’estinzione e sulla devoluzione del patrimonio, i diritti, gli obblighi degli associati, nonché le condizioni per la loro ammissione. Il riconoscimento comporta l’acquisto della personalità giuridica, vale a dire la piena capacità giuridica di agire, nonché la completa autonomia patrimoniale e di personalità dell’associazione. Essendo l’associazione già costituita con scrittura privata e non potendo procedersi a modificare l’originario atto costitutivo, sarà necessario revisionare lo statuto associativo, con apposita delibera dell’assemblea straordinaria, redatta dal notaio. L’adeguamento statutario dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dall’art. 16 C.C. predetto. Sarà poi necessario verificare le condizioni di iscrizione che ogni regione o provincia autonoma (nel caso di specie si esclude un’iscrizione presso il registro prefettizio) hanno previsto con specifica legge regionale o provinciale (in particolar modo si dovrà verificare la richiesta consistenza patrimoniale).
Siamo un’associazione sportiva riconosciuta che opera in regime agevolato (368/1991). Alla luce degli adeguamenti a denominazione soc. e statuto imposti dalla Finanziaria 2003 si chiede:
1) Quali adempimenti formali occorre seguire per regolarizzare la nostra posizione? Dobbiamo rivolgerci a un notaio o è sufficiente un atto privato?
Se l’associazione è stata costituita per atto pubblico (ossia con l’intervento del notaio), le modifiche dovranno essere fatte in analogo modo alla presenza del notaio. In tutti gli altri casi sarà sufficiente assoggettare ad imposta di registro il verbale dell’assemblea straordinaria che adotterà le modifiche.
2) Cosa cambierebbe se fossimo una associazione riconosciuta o una società di capitali senza lucro nell’iter per regolarizzarci?
In questo caso essendo obbligatoria la costituzione per atto pubblico, ogni eventuale modifica dovrà sempre essere fatta alla presenza del notaio.
3) Alla luce della riforma del diritto societario possiamo trasformarci in società di capitali? E sarebbe possibile l’inverso?
La fattispecie è disciplinata dagli articoli 2500 septies e octies del codice civile. Il primo prevede la trasformazione da società di capitali in associazioni, anche non riconosciute. Non vi è dubbio, pertanto, sulla possibilità del percorso “inverso”. Il secondo, invece, disciplina la trasformazione delle associazioni riconosciute in società di capitali. Pertanto la norma non prevederebbe la possibilità di trasformare in società una associazione non riconosciuta. Nello specifico delle attività sportive dilettantistiche si ritiene, però, in via interpretativa, che si possa arrivare ad una soluzione positiva, con particolare riferimento alla previsione del comma 5 dell’articolo 90 della legge 289/02.
4) Al di là delle prescrizioni di legge quando è opportuno per un nuovo sodalizio ricorrere all’atto pubblico per la stesura dell’atto costitutivo e quando è sufficiente una scrittura autenticata o registrata?
L’atto pubblico certifica la volontà di tutti i soci di accettare espressamente il contenuto dello statuto. Si ritiene opportuno perseguire tale soluzione nel solo caso in cui lo statuto contenga pattuizioni particolari rispetto alle quali diventa opportuno avere la certezza dell’accettazione da parte di tutti i soci.