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Fisi Lex
{tab=CIRCOLARI}
{tab=FAQ}
{slider=Partita IVA per un’associazione senza scopo di lucro?}
Assolutamente sì
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{slider=La figura del comitato organizzatore}
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{slider=Costituzione nuovo club}
L’art. 90 della legge finanziaria 2003 (Legge n. 289/2002), entrato in vigore il primo gennaio 2003, nei suoi commi dal 17 al 22, introduce alcune novità in merito alla disciplina civilistica delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, nell’ambito Fisi denominati Sci Club.
Preliminarmente va ricordato che il legislatore continua a non dare una definizione di attività sportiva dilettantistica. Si ritiene, pertanto, che tale debba considerarsi, per differenza, tutta quella che non rientra nella previsione di cui all’art. 2 della legge 91/81 sul professionismo sportivo (si ricorda che, ai sensi della citata disposizione, sono società professionistiche quelle che disputano attività considerata come tale nell’ambito delle discipline del calcio, ciclismo, pallacanestro, motociclismo, pugilato e golf).
Il provvedimento, in via preliminare, procede ad individuare le caratteristiche, sotto il profilo civilistico, che devono possedere gli enti che si qualificano quali associazioni e società sportive dilettantistiche previste dai commi 17 e 18 del citato articolo 90. La norma precisa che qualsiasi sodalizio sportivo che voglia rivestire la qualifica d’associazione sportiva dilettantistica (riconosciuta o non riconosciuta) o quell’ulteriore e diversa di società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, deve in primo luogo modificare la propria denominazione sociale indicando nella medesima la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica (art. 90, comma 17), e deve, altresì, ai sensi del comma 18, adeguare il proprio statuto e atto costitutivo a quelle clausole ritenute necessarie dall’art. 90, per garantire l’assenza delle finalità lucrative. L’adempimento di tali precetti costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dell’ente quale sodalizio sportivo dilettantistico.
La seconda parte del comma 17, riprendendo e dando sistematica al contenuto dell’art. 29 dello statuto del Coni identifica la natura giuridica che potranno assumere le società e associazioni sportive dilettantistiche per poter essere considerate come tali:
– associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile dotate di personalità giuridica
– associazioni non riconosciute ai sensi degli artt. 36 e ss. dello stesso codice
– società di capitali e cooperative
Con quest’ultima categoria viene istituzionalizzata per la prima volta a rango legislativo la previsione del citato art. 29 dello statuto del Coni che già prevedeva la possibilità di costituire società di capitali “con l’obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti”.
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{slider=Responsabilità di un tesoriere di uno sci club}
Premettendo che lo Sci Club in questione dovrebbe essere una associazione non riconosciuta, la responsabilità della quale è investito il tesoriere di detta associazione è regolata esclusivamente dalle norme del Codice Civile. Nella fattispecie l’art. 38 recita “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Qualora quindi, come si presume, il tesoriere sia componente dell’organo direttivo dell’associazione, egli sarà responsabile personalmente e solidalmente e i terzi potranno far valere i loro diritti sul fondo comune. Tale fondo è costituito ex art. 37 dai contributi degli associati e i beni acquistati con questi. Ciò significa che il tesoriere, in quanto amministratore, sarà responsabile nella misura in cui avrà instaurato dei rapporti contrattuali dai quali derivino obbligazioni (es. stipula di contratti di sponsorizzazione, acquisto di beni ecc..) in nome e per conto dello Sci Club. Per quanto riguarda la responsabilità fiscale e contabile il tesoriere dovrà rispondere, sotto il profilo risarcitorio, in caso di eventuali ammanchi di cassa o di altri atti o omissioni che abbiano leso il patrimonio della società, secondo le attuali norme fiscali in materia.
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{slider=Aspetti fiscali, alcuni chiarimenti}
1 – La legge finanziaria 2003 prevede che venga indicata la dicitura “ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA”, oppure che l’attività svolta venga esplicitamente indicata ( nel nostro caso sci, snowboard e cicloturismo), noi ci apprestiamo a recepire tale obbligo nella nostra prossima assemblea dei soci, convocata in via straordinaria per effettuare la modifica dello Statuto; chiedo se tale obbligo aveva una scadenza precisa o se il limite non era previsto; nel caso di scadenza già avvenuta sono previste penali o quant’altro?
L’obbligo di modificare la denominazione sociale ai sensi del comma 17 dell’articolo 90 L. 289/2002 è in vigore dal 1° gennaio 2003 secondo quanto precisato anche dalla circolare n. 21/E del 2003 emanata dall’Agenzia delle Entrate a commento del suddetto articolo. L’inadempimento di tale obbligo porta, secondo la predetta circolare, al decadimento di tutti i benefici fiscali di cui l’associazione o società sportiva dilettantistica ha goduto fino a quel momento. Questa è di fatto l’unica sanzione prevista dal Ministero. Si vuole tuttavia rassicurare in ordine all’atteggiamento degli uffici finanziari che ad oggi non hanno provveduto ad applicare rigorosamente tale norma nel senso di verificarne la corretta applicazione a far data dal 1° gennaio 2003 (ciò alla luce anche della mancata emanazione dei regolamenti attuativi del comma 18 dello stesso articolo 90 in materia di statuti associativi, ritardo che ha indotto la totalità dei sodalizi sportivi dilettantistici a differire le modifiche statutarie per evitare di duplicare attività come la convocazione dell’assemblea straordinaria e la registrazione degli statuti. In tal senso si può dire che la buona fede nel comportamento delle associazioni e la mancata chiarezza della norma (art. 90) e dei connessi profili applicativi appare legittima.
2 – Per le attività considerate di natura “commerciale”, nel nostro caso, incassi pulman, sponsor e vendita di materiali e gadgets, abbiamo un registro dei corrispettivi, che non abbiamo registrato e/o vidimato, esiste tale obbligo?
Il registro suddetto (il c.d. registro Contribuenti Iva minori di cui al DM 11.02.1997) a fad data dal 2002 non è più soggetto a registrazione da parte dell’ufficio del registro o Agenzia delle Entrate.
3 – Esiste ancora l’obbligo di presentare copia del registro corrispettivi all’ufficio SIAE competente, unitamente alle copie di tutte le fatture emesse nel corso dei trimestri, c’è altresì l’obbligo di presentare copia del mod. F 24 attestante il versamento dell’IVA?
La risposta è no, tuttavia LA SIAE HA DIRITTO, COMUNQUE, DI RICHIEDERE la DOCUMENTAZIONE in oggetto in quanto organo accertatore in virtù di accordi e convenzioni con gli uffici Iva e delle Entrate per il controllo delle attività svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91.
4 – Noi effettuiamo corsi di ginnastica presciistica, è possibile incaricare un istruttore che svolge per attività lavorativa l’insegnante in istituti scolastici pubblici?
No, dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell’art. 90, comma 23, Legge 289/02 i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività a favore di enti sportivi dilettantistici purchè a titolo gratuito. Ai medesimi soggetti possono essere corrisposte solo ed esclusivamente indennità e rimborsi spese forfetari. E’ espressamente esclusa la possibilità di retribuire con forme di compensi diverse dalle predette erogazioni le attività dei dipendenti pubblici.
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{slider=Informazioni sulla fondazione di uno sci club}
Per la costituzione di uno sci club i soci fondatori possono scegliere la forma dell’ente associativo (la più frequente), con o senza personalità giuridica, o quella della società di capitali senza scopo di lucro, così come disposto dall’art. 90 della legge finanzaria del 2003. Nel primo caso la costituzione può avvenire anche attraverso una semplice scrittura privata, salvo i soci fondatori non optino per l’acquisto della personalità giuridica per il quale sarà quindi necessario recarsi davanti ad un notaio per la costituzione per atto pubblico. La costituzione dello sci club in società di capitali (spa, srl) deve avvenire tramite notaio. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno essere registrati ai fini fiscali. Successivamente il neo nato sci club dovrà ottenere il riconoscimento da parte del CONI, quindi l’affiliazione alla stessa FISI. A tal fine è indispensabile essere un ente costituito nelle forme giuridiche descritte e avere uno statuto in possesso principalmente di 3 requisiti:
a) il riconoscimento nel proprio statuto dell’ordinamento e delle carte federali;
b) l’assenza dello scopo di lucro intendendosi come tale la specifica previsione statutaria che preveda l’obbligo di reinvestire per attività affini all’oggetto sociale tutti gli utili prodotti con conseguente divieto di distribuzione degli stessi tra i soci;
c) obbligo di destinare a finalità altruistiche tutti i beni che residuassero al termine delle eventuali procedure di liquidazione dell’ente.
Il riconoscimento federale comporta il godimento di una agevolazione fiscale molto importante, ovvero la possibilità per lo sci club di erogare compensi per prestazione sportiva dilettantistica ex legge 133/99 in esenzione fiscale. Mi spiego meglio: a partire dal 2003, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto (atelti, dirigenti, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali) di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500,00 euro (viene quindi aumentato il precedente limite di 5.164,57 euro). Il risparmio fiscale per lo sci club erogante è quindi evidente. Al superamento di tale importo sopravvengono gli obblighi in capo a quest’ultimo in qualità di sostitutio d’imposta (obbligo di effettuazione della ritenuta).
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{slider=Come si svolgono le elezioni interne a uno Sci Club?}
Solo l’esame dello statuto del suo sci club consentirebbe di dare risposta al suo quesito. Infatti è quella la “carta costituzionale” a cui si deve fare riferimento. In linea di massima si dovrà convocare l’assemblea generale di tutti i soci che dovrà provvedere ad eleggere il consiglio nel numero e con le modalità previste dal vigente statuto.
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{slider=Atti costitutivi, statuti, ecc.}
L’atto costitutivo è la “fotografia” del momento iniziale dell’associazione. Pertanto contiene solo i dati esistenti al momento in cui l’ente è nato. Ne deriva che alcuna modifica potrà essere apportata all’atto costitutivo. Tutti gli interventi dovranno avvenire esclusivamente sullo statuto.
Con riferimento all’art. 90 legge 289/2002 comma 18, siamo a chiedere chiarimenti in merito all’adeguamento dello statuto delle associazioni in oggetto vista la tardiva emanazione dei regolamenti attuativi richiamati dallo stesso comma 18. Tenendo presente che il comma 17 impone di modificare la denominazione delle associazioni con la dicitura “dilettantistica” entro il 31/12/2003 e questo onde evitare di perdere i benefici fiscali di cui alla legge 398/91. E’ quindi consigliabile procedere alla modifica della sola denominazione in attesa della pubblicazione dei regolamenti attuativi?
Il decreto attuativo del comma 18 dell’articolo 90 della finanziaria 2003 è ancora in corso di definitiva approvazione. Si ritiene, pertanto, che gli adempimenti legati all’attuazione di detto decreto possano essere rinviati alla data di pubblicazione della normativa in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda, invece, che la normativa di cui al comma 17 è in vigore dal primo gennaio 2003.
Siamo una associazione sportiva non riconosciuta (SCI CLUB), vorremmo ottenere la personalità giuridica presso i competenti organi amministrativi. Quale procedura è da seguire?
Il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni mediante riconoscimento, risulta modificato alla luce del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, contenente il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, in vigore dal 22 dicembre 2000. Si segnala l’istituzione di appositi registri regionali e provinciali (per le province autonome) e uno prefettizio. Con il nuovo sistema di semplificazione, il riconoscimento, ovvero il conseguimento della personalità giuridica, coincide con l’iscrizione nei suddetti registri a seconda dell’operatività dell’ente richiedente (ambito regionale /provinciale e extraregionale). Nelle associazioni che, allo stato attuale, vogliono richiedere il riconoscimento, l’atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico e, a norma dell’art. 16 C.C., deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, sull’estinzione e sulla devoluzione del patrimonio, i diritti, gli obblighi degli associati, nonché le condizioni per la loro ammissione. Il riconoscimento comporta l’acquisto della personalità giuridica, vale a dire la piena capacità giuridica di agire, nonché la completa autonomia patrimoniale e di personalità dell’associazione. Essendo l’associazione già costituita con scrittura privata e non potendo procedersi a modificare l’originario atto costitutivo, sarà necessario revisionare lo statuto associativo, con apposita delibera dell’assemblea straordinaria, redatta dal notaio. L’adeguamento statutario dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dall’art. 16 C.C. predetto. Sarà poi necessario verificare le condizioni di iscrizione che ogni regione o provincia autonoma (nel caso di specie si esclude un’iscrizione presso il registro prefettizio) hanno previsto con specifica legge regionale o provinciale (in particolar modo si dovrà verificare la richiesta consistenza patrimoniale).
Siamo un’associazione sportiva riconosciuta che opera in regime agevolato (368/1991). Alla luce degli adeguamenti a denominazione soc. e statuto imposti dalla Finanziaria 2003 si chiede:
1) Quali adempimenti formali occorre seguire per regolarizzare la nostra posizione? Dobbiamo rivolgerci a un notaio o è sufficiente un atto privato?
Se l’associazione è stata costituita per atto pubblico (ossia con l’intervento del notaio), le modifiche dovranno essere fatte in analogo modo alla presenza del notaio. In tutti gli altri casi sarà sufficiente assoggettare ad imposta di registro il verbale dell’assemblea straordinaria che adotterà le modifiche.
2) Cosa cambierebbe se fossimo una associazione riconosciuta o una società di capitali senza lucro nell’iter per regolarizzarci?
In questo caso essendo obbligatoria la costituzione per atto pubblico, ogni eventuale modifica dovrà sempre essere fatta alla presenza del notaio.
3) Alla luce della riforma del diritto societario possiamo trasformarci in società di capitali? E sarebbe possibile l’inverso?
La fattispecie è disciplinata dagli articoli 2500 septies e octies del codice civile. Il primo prevede la trasformazione da società di capitali in associazioni, anche non riconosciute. Non vi è dubbio, pertanto, sulla possibilità del percorso “inverso”. Il secondo, invece, disciplina la trasformazione delle associazioni riconosciute in società di capitali. Pertanto la norma non prevederebbe la possibilità di trasformare in società una associazione non riconosciuta. Nello specifico delle attività sportive dilettantistiche si ritiene, però, in via interpretativa, che si possa arrivare ad una soluzione positiva, con particolare riferimento alla previsione del comma 5 dell’articolo 90 della legge 289/02.
4) Al di là delle prescrizioni di legge quando è opportuno per un nuovo sodalizio ricorrere all’atto pubblico per la stesura dell’atto costitutivo e quando è sufficiente una scrittura autenticata o registrata?
L’atto pubblico certifica la volontà di tutti i soci di accettare espressamente il contenuto dello statuto. Si ritiene opportuno perseguire tale soluzione nel solo caso in cui lo statuto contenga pattuizioni particolari rispetto alle quali diventa opportuno avere la certezza dell’accettazione da parte di tutti i soci.
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{slider=Rapporti SIAE e imposte sugli intrattenimenti}
La risposta è no, poiché alla Siae andrà comunicato solo l’eventuale utilizzo di musiche durante le manifestazioni, in quanto ente di diritto pubblico deputato alla tutela del diritto d’autore. La SIAE ha diritto, comunque, di richiedere la documentazione dell’iniziativa in quanto organo accertatore ai sensi del D.lgs. n. 60/1999. Con il decreto suddetto istitutivo dell’imposta sugli intrattenimenti la Siae ha assunto nuovi poteri in materia di cooperazione con gli uffici IVA e delle Entrate per il controllo delle attività spettacolistiche e di intrattenimento svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91.
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{slider=Partita IVA e L. 398/91}
L’opzione, una volta esercitata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio e vale fino a revoca.
Vorrei gentilmente sapere se la nostra associazione in 398/91 è soggetta agli studi di settore. I nostri codici attività sono:
92623 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI
Le associazioni che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991 sono escluse dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri in quanto determinano il reddito in modo forfetario. La procedura di calcolo degli studi di settore e dei parametri si basa, infatti, su elaborazioni statistiche, e quindi può accadere che il contribuente si trovi in una situazione particolare tale da rendere non opportuno ed adeguato l’applicazione di tali indicatori. Come illustrato ampiamente nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 1999 n. 110/E, la non applicazione dello studio di settore a contribuenti esercenti attività comprese nell’elenco di quelli approvati può derivare tra l’altro dall’esistenza di “cause di esclusione” quali ad esempio: ricavi o compensi superiori a € 5.164.569; periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; anno di inizio e anno di cessazione dell’attività; determinazione del reddito con criteri forfetari, ecc. Si rileva, inoltre, che le imprese e gli esercenti arti e professioni non soggetti agli studi di settore sono generalmente accertabili in base ai parametri; tuttavia le cause di esclusione funzionano da ostacolo non solo all’applicazione dello studio di settore, ma impediscono al tempo stesso l’applicazione dei parametri.
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{slider=Rapporti di lavoro all’interno degli enti sportivi dilettantistici}
In base a quanto dispone l’art. 83, comma 2, del Tuir (vecchia formulazione ante riforma Ires), le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” dal CONI, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche (associazioni e/o società sportive dilettantistiche) e che sia da essi riconosciuto, non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente fino a 7.500 euro per periodo d’imposta (questo limite è stato innalzato dal 1° gennaio 2003 ad opera del comma 3, lettera b) dell’art. 90 della L. n. 289/2002). Non concorrono mai a formare il reddito solo ed esclusivamente i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di residenza del prestatore. Se in tale situazione il sodalizio sportivo che rappresentate si identifica, nulla dovrà essere adempiuto sotto il profilo della dichiarazione quale sostituto d’imposta nel modello 770.
Il nostro sci club ha organizzato due gare di sci destinate esclusivamente ai soci senza chiedere alcuna quota di partecipazione. Vorremmo porre il seguente quesito: relativamente agli allenamenti e alle 2 gare suddette, abbiamo corrisposto dei COMPENSI (L. 133/99) ai nostri 2 allenatori e ad un arbitro. Visto che le gare si sono svolte a carattere interno alla nostra associazione, tali compensi sono comunque da intendersi esenti per i percipienti ai sensi della L. 133/99?
In relazione al secondo quesito la risposta è si solo se l’attività, pur se interna, si è svolta con il riconoscimento di una federazione sportiva o da un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
Sono il presidente di uno sci club dilettantistico e vorrei aiutare i miei ragazzi a chiarirsi sulla finanziaria 2003. Mi hanno posto, in particolare, le seguenti domande:
1) E’ necessario presentare la dichiarazione dei redditi anche se l’unico compenso percepito è quello da associazione sportiva dilettantistica e non supera i 7,500 euro?
2) Se la risposta è si, avendo i medesimi altri redditi, è obbligatorio denunciare i compensi percepiti anche se sono inferiori a € 7.500?
3) Quali sono esattamente gli adempimenti necessari da parte della società per essere in regola con la legge relativamente ai compensi entro i 7.500 euro?
4) Ai fini del raggiungimento dei 7.500 euro, vanno calcolati anche i rimborsi a piè di lista o solo i compensi percepiti?
Per le prime due domande la risposta è no, mentre per quanto riguarda la terza domanda l’associazione dovrà acquisire un’autocertificazione da parte degli sportivi dilettanti dichiarante che gli importi da loro introitati per le attività sportive dilettantistiche non sono stati superiori a detta cifra, si dovrà poi predisporre e trasmettere, in via telematica, la dichiarazione dei sostituti di imposta in cui andranno elencati tutti i percettori di compensi sia per importi inferiori, che superiori a 7500 €, e infine i rimborsi a piè di lista non dovranno essere conteggiati nel computo dei 7500 €.
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{slider=Questioni fiscali e tributarie riguardanti l’associazionismo sportivo}
Si, l’associazione che eroga compensi, anche se di importo inferiore ai 7.500 euro, dovrà provvedere ad inviare, in via telematica, il modello 770.
Siamo uno sci club, vorremmo sapere che novità ha introdotto la finanziaria del 2003 per quanto riguarda le tasse sulle concessioni governative, in particolare che tipo di imposte sono? Quali, se presenti, i benefici per la nostra associazione?
Introdotto rilevanti disposizioni agevolative di carattere fiscale e tributario per il mondo dell’associazionismo sportivo dilettantistico e tra queste il comma 7 dell’articolato 90, a tenore del quale “all’art. 13-bis, comma 1, del DPR n. 641/1972 (il provvedimento che disciplina le tasse sulle concessioni governative) dopo la parole ONLUS sono inserite le seguenti: “e le società e associazioni sportive dilettantistiche”. Le tasse sulle concessioni governative colpiscono determinati atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi) che consentono agli interessati l’esercizio di diritti e facoltà. Dal punto di vista oggettivo la portata dell’agevolazione indicata è molto ampia poiché investe tutti gli atti e i provvedimenti di interesse degli enti sportivi assoggettati a questa particolare forma di imposizione indiretta. Ad esempio si segnala, che a decorrere da tale periodo gli enti sportivi dilettantistici non saranno più obbligati al versamento della relativa imposta riguardante il deposito di dischi fonografici o apparecchi analoghi (art. 14 n. 2 dell’allegata tariffa al DPR n. 641/1972) relativamente agli impianti audiovisivi presenti ad esempio nelle sedi sociali degli enti, e ancora l’esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per ciò che concerne la telefonia mobile/cellulare. L’articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 641, prevedeva infatti la corresponsione della tassa di concessione governativa per la “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”. L’articolo 13-bis dello stesso decreto, così come novellato dalla legge finanziaria del 2003, esenta quindi anche le società e associazioni sportive dilettantistiche dal pagamento del tributo in ordine a questa tipologia di operazioni, tali enti dovranno dimostrare di aver fornito, al momento dell’attivazione del contratto di telefonia mobile, allo stesso gestore telefonico, un’attestazione dalla quale risulti lo status di sodalizio sportivo dilettantistico (affiliazione e/o riconoscimento sportivo operato dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza), e contestualmente la dichiarazione (anche autocertificata) che l’utenza telefonica conseguita risulta inerente e strumentale allo svolgimento dell’attività istituzionale promossa dallo stesso sodalizio abbonato.
Sono il presidente di una associazione sportiva che svolge attività esclusivamente istituzionale. Un negoziante mi vuole regalare delle tute e delle borse dove io dovrò stampare sia il logo della associazione sia il logo del negozio. Si tratta di attività commerciale? Vado incontro ad obblighi fiscali particolari anche se si tratta di materiale regalato? Devo far firmare una eventuale liberatoria dove si dichiara che si tratta di materiale regalato? Avrei bisogno di delucidazioni in merito.
Ove vi sia un impegno dell’associazione ad indossare il materiale oggetto del quesito durante la propria attività, trattasi, in questo caso, di sponsorizzazione con pagamento in natura e contestuale obbligo di emissione di fattura da parte della società sportiva per il controvalore della fornitura. Solo in tal modo il negoziante potrà dedursi il costo di tale merce dal proprio reddito. In caso contrario trattasi di liberalità, la società sportiva non ha obblighi ma il “donante” non potrà godere di alcun beneficio fiscale sul controvalore del materiale omaggiato.
Se possibile, vorremmo sapere il limite di importo, per ciascun periodo di imposta, che gli sponsor possono elargire alla nostra Associazione e se le fatture di divise, borse e quant’altro, devono essere intestate allo sponsor oppure alla Associazione Sportiva che poi rilascerà ricevuta (di che tipo?) alla ditta che ci sponsorizza.
Si conferma che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 90 comma 8 della legge 28 le aziende possono considerare costi pubblicitari per presunzione legislativa, le spese fino a 200.000 euro annui. Il materiale dovrà essere fatturato dal produttore alla società sportiva la quale, poi, fatturerà allo sponsor l’importo della sponsorizzazione.
Sono un responsabile di uno sci club affiliato FISI. Avrei un quesito da sottoporvi. La nostra associazione non svolge nessuna attività commerciale. Ieri, un mio conoscente (commerciante), si è offerto volontariamente per una sponsorizzazione (occasionale e senza contratto) per l’acquisto di tute, borse e attrezzi vari per l’attività sportiva. In cambio l’associazione deve rilasciare una fattura pari alle spese del materiale. Sono indeciso se accettare o meno questa offerta in quanto non voglio andare incontro a complicazioni burocratiche. Se dovessi accettare cosa devo fare a livello fiscale? Mi conviene, in definitiva, oppure è meglio lasciare perdere?
Diventa necessario aprire una posizione IVA, optare per gli adempimenti contabili semplificati di cui alla legge 398/91, emettere fattura per l’importo concordato, versare il 90% dell’iva introitata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare entro il quale si è emessa la fattura, presentare la dichiarazione dei reddito modello unico enti non commerciali.
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{slider=Tutela sanitaria}
Il Decreto del Ministero della Sanità del 18.02.1982 (e succ. modifiche) recante le “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva dilettantistica” specifica con l’art. 1, che ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche (come quelle da voi indicate nel quesito):
a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nel l’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche quindi i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute, attestata da idonea certificazione medica (il c.d “certificato di sana e robusta costituzione”). A tal fine se l’attività descritta nel quesito a carattere non agonistico è riconosciuta dagli organi sportivi (Coni, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate), e viene esercita attraverso un ente associativo o societario senza scopo di lucro a carattere dilettantistico, l’adempimento sopra descritto è operante in virtù della lettera b) sopraindicata. Sarà necessario quindi chiedere l’attestazione medico-sanitaria di cui sopra.
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{slider=Privacy}
La Legge n. 675/96, ovvero l’attuale disciplina normativa in materia di tutela dei dati personali, con le sue successive (e numerose) disposizioni modificative, integrative e attuative, a partire dal 1° gennaio 2004 sarà sostituita dal nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotto con il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (le nuove norme lasciano inalterato l’attuale sistema di obblighi ed adempimenti posto a carico di quei soggetti, anche enti sportivi, che effettuano il trattamento di dati personali). In sintesi l’ente sportivo che utilizza dati personali (comuni e sensibili, es. certificati medico-sanitari) deve: riconoscere al soggetto interessato (socio o non socio) ex art. 7 il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di ottenere l’indicazione dall’ente sportivo dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare (e di eventuali altri soggetti – c.d. responsabili e/o incaricati – delegati dall’ente stesso al trattamento e/o diffusione dei dati personali raccolti); dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Viene confermato l’obbligo dell’invio dell’informativa, scritta od orale, da parte dell’ente sportivo al soggetto interessato (art. 13 del nuovo codice in sostituzione dell’abrogato art. 10 L. 675/96). L’interessato dovrà essere previamente informato circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui all’articolo 7; gli estremi identificativi del titolare. Di norma l’informativa deve essere presentata già al momento dell’entrata del socio nel sodalizio sportivo. L’art. 23 D.lgs. 196/2003 è una norma che impone altresì agli enti sportivi l’acquisizione preventiva del consenso per effettuare il trattamento dei dati personali riferibili sia ai soci sia ai soggetti terzi. Il trattamento di dati personali è ammesso difatti solo con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto. L’art. 26 D.lgs. 196/2003 disciplina il sistema di garanzie per il trattamento di dati sensibili. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante (il nuovo art. 41 del decreto prevede tuttavia un importante “salvagente” per gli enti sportivi che “trattano” dati sensibili: nel caso infatti ci si trovi in una delle situazioni già previste e acconsentite nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante, l’ente sportivo “titolare” non sarà tenuto presentare specifica richiesta di autorizzazione al Garante stesso (art. 41, comma 1, D.lgs. 196/2003). Si deve quindi segnalare che il Garante in data 31.01.2002 ha emanato un provvedimento di autorizzazione generale (n. 2/2002), valevole fino al 30.6.2004 (per effetto di una proroga concessa per la gestione della fase transitoria inerente al passaggio dalla Legge 675/96 al Decreto 196/2003), con il quale si autorizzano al trattamento dei dati sensibili, tra gli altri soggetti, le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le associazioni e gli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l’idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche. Tale provvedimento elimina, almeno fino alla data indicata del 30.6.2004 (è tuttavia verosimile ritenere che il provvedimento venga ulteriormente modificato dopo l’adeguamento normativo), l’obbligo generalizzato imposto ai titolari che effettuano il trattamento di dati sensibili, e tra questi quindi anche i sodalizi sportivi dilettantistici).
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{slider=Come costituire un nuovo sci club}
Trovare un numero minimo di associati disposti a costituire il club, predisporre l’atto costitutivo e lo statuto dello sci club e porcedere all’affiliazione alla FISI.
Quali sono le principali clausole che lo statuto deve contenere e se è necessario l’atto pubblico o risulta sufficiente una scrittura privata?
Ai fini sportivi è sufficente la scrittura privata. Questo, però non consente di poter godere dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive. ove se ne voglia godere, la registrazione diventa obbligatoria, le allego in via informale uno schema di atto costitutivo e di statuto.
Quali sono le principali indicazioni sulla gestione amministrativa e fiscale dello stesso?
Purtroppo qui il discorso esula dalle finalità del presente servizio. Si consiglia di confrotnarsi con un professionsita competente in materia di enti non commerciali.
Coloro che firmano l’atto costitutivo devono essere soci e poi fare parte del primo direttivo dello sci club?
Devono essere sicuramente soci, poi costoro eleggeranno il primo consiglio direttivo.
E’ necessario indicare nello statuto anche il fuzionamento della fase transitoria tra la costituzione e la prima riunione con i soci?
No.
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{slider=Adempimenti fiscali e rinnovo consiglio direttivo}
Se eroga compensi a sportivi dilettanti, anche se di importo inferiore ai € 7.500 dovrà, comunque, presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta, mod. 770, in via telematica. In assenza di corrispettivo di natura commerciale non ci sarà obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi.
Rinnovo Consiglio Direttivo: nello statuto (che ricalca lo statuto-tipo della FISI) è riportata la durata di 4 anni; se non Vi è nessuna dimissione è comunque obbligatorio effettuare la nuova elezione?
Trattandosi di incarichi a tempo assolutamente si.
Se sì, a quale regolamento bisogna attenersi?
La disciplina delle nuove elezioni dovrebbe essere prevista nello statuto sociale.
Vigente se il Consiglio è entrato in carica il 7 novembre del 2000, qual è il termine ultimo per effettuare le elezioni?
Se l’esercizio sociale coincide con l’anno slare, il termine ultimo sarà il 31.12.2004
Chi ha diritto al voto?
I soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
I vecchi soci con tessera in scadenza al 30 settembre?
Per rispondere a questo quesito appare indispensabile la lettura dello statuto sociale al quale si rimanda.
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{slider=Riaffiliazione}
Allego fac-simile di statuto che dovrà essere approvato da una assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. Il nuovo statuto, così approvato, dovrà poi essere trasmesso in FISI.
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{slider=Costituzione di uno sci club cittadino}
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{slider=Nominazioni società}
Art.1
E’ costituita l’associazione GRUPPO SCIATORI “XYZ” in sigla G.S. “XYZ”, nella forma di associazione non riconosciuta.
Art.2
L’associazione GRUPPO “XYZ” è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro ed ha per scopo la pratica e la promozione degli sport invernali mediante la gestione di ogni forma di attività atta alla esplicazione dei proponimenti sociali. L’ordinamento interno e l’attività del gruppo sono disciplinati dal presente Statuto, dal relativo regolamento e dagli accordi degli associati, a norma dell’Art. 36 del Codice Civile.
Per poter costituire uno sci club cittadino è necessario innanzitutto trovare un numero minimo di associati disposti a costituire lo sci club. Bisogna, a questo punto, predisporre un atto costitutivo (il cui fac-simile è disponibile nella sezione modulistica) ed uno statuto e procedere all’affiliazione alla FISI. Ai fini sportivi sarebbe sufficiente una scrittura privata, ma se si volesse godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, allora diventerebbe necessaria la registrazione.
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{slider=Registrazione nuovo statuto}
Per il riconoscimento ai fini sportivi non appare necessaria la registrazione, essendo richiesto solo l’atto scritto. Si ricorda, però, che la mancata registrazione potrebbe avere conseguenze sotto il profilo fiscale. La modifica andrà effettuata nei tempi tecnici necessari ma, comunque, con la massima sollecitudine.
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{slider=Costituzione di uno ski & snowboard club}
Per la costituzione di uno Ski & Snowboard Club, i soci fondatori possono scegliere la forma dell’ente associativo (la più frequente), con o senza personalità giuridica, o quella della società di capitali senza scopo di lucro, o quella della società cooperativa a responsabilità limitata, sempre senza scopo di lucro, così come disposto dall’art. 90 della legge finanzaria del 2003 e successive modifiche. Nel primo caso la costituzione può avvenire anche attraverso una semplice scrittura privata, salvo i soci fondatori non optino per l’acquisto della personalità giuridica, per il quale sarà quindi necessario recarsi davanti ad un notaio per la costituzione per atto pubblico. La costituzione dello Ski & Snowboard Club in società di capitali o società cooperativa (spa, srl, scrl) deve avvenire tramite notaio. Dovrà sicuramente essere predisposto l’atto costitutivo e lo statuto (i cui fac-simili si possono trovare nella sezione Modulistica), ed entrambi dovranno essere registrati ai fini fiscali. Successivamente il neo nato Ski & Snowboard Club dovrà ottenere il riconoscimento da parte del CONI, quindi l’affiliazione alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Il riconoscimento federale comporta alcune agevolazioni fiscali. Tra queste ad esempio la possibilità per lo Ski & Snowboard Club di erogare compensi per prestazione sportiva dilettantistica ex L.133/99 in esenzione fiscale. Mi spiego meglio: a partire dal 2003, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto (atelti, dirigenti, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali) di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità dilettantistiche, e che sia da essi riconosciuto non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500,00 Il risparmio fiscale per lo Ski & Snowboard Club erogante è quindi evidente. Al superamento di tale importo sopravvengono gli obblighi in capo a quest’ultimo in qualità di sostituto d’imposta (obbligo di effettuazione della ritenuta).
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{slider=Compatibilità cariche sci club}
Non sussiste alcuna incompatibilità fra gli incarichi indicati.
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{slider=Diritto di voto}
Il diritto di voto è di natura indisponibile. Pertanto il minorenne non potrà votare e non potrà esercitare il diritto attraverso l’esercente la potestà. Si potrà “associare”, volendo il genitore.
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{slider=Modifiche statuto}
Per il riconoscimento ai fini sportivi non appare necessario che la modifica avvenga per atto pubblico. Si ricorda che se lo sci club interessato è costituito in forma di associazione, si dovrà inserire “associazione dilettantistica” e non “società senza fine di lucro”. Se non necessaria ad altri fini detta modifica non ha alcun riflesso fiscale e, pertanto, non richiede l’apertura di posizione IVA.
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{slider=Variazioni sullo statuto}
Il nuovo statuto approvato dal CONI prevede che il Consiglio Direttivo delle società sia composto da 7 elementi (presidente + 6 consiglieri); l’attuale nostro statuto prevede 11 elementi (presidente + 10 consiglieri);
E’ possibile variare lo statuto adeguandolo alle nuove normative, ma mantenendo il Consiglio Direttivo a 11 elementi?
La variazione di statuto è comunque obbligatoria indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata ai fini fiscali. Andrà eseguita, secondo le ultime direttive del CONI, entro il 31.12.2004. Potrete liberamente determinare il numero di componenti il consiglio direttivo.
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{slider=Registro nazionale delle associazioni}
E’ obbligatorio iscriversi al registro?
L’iscrizione al registro è automatica, in quanto è collegata con il riconoscimento ai fini sportivi effettuato dalla FISI ed è comunque indispensabile al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
Cosa succede alle società che non aderiscono? Potranno comunque fare attività Federale? Quali vantaggi e quali svantaggi avranno?
Le associazioni non iscritte saranno quelle non affiliate che, come tali, oltre a non poter svolgere attività federale non potranno utilizzare le agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.
Dobbiamo comunque modificare la denominazione della società?
Sì, è un requisito obbligatorio previsto dal Comma 17 dell’articolo 90 della legge 289/02.
Dobbiamo indire un’assemblea straordinaria per la modifica del nome?
Se non si dovrà modificare lo statuto, non sarà necessario indire un’assemblea straordinaria solo per la denominazione.
Dobbiamo modificare anche lo statuto?
Dipende, lo statuto dovrà essere conforme alle previsioni del Comma 18 del citato articolo 90, se già lo fosse non sarà necessario modificarlo, altrimenti sì.
Lo statuto deve essere depositato o vistato?
Sì, presso la FISI
Esiste un termine per l’iscrizione?
Il deposito dello statuto adeguato (dal quale discenderà l’iscrizione) dovrà essere fatto al più presto.
Mi potete inviare uno statuto tipo aggiornato e adatto all’argomento?
Lo trova sul sito della FISI.
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{slider=Domande riguardanti lo statuto}
La denominazione sociale deve necessariamente essere cambiata o basta indicare nello statuto la qualifica di associazione sportiva dilettantistica? Esempio – ci dovremo chiamare “sci club centro lario – associazione sportiva dilettantistica”?
Si conferma che la nuova denominazione, da usare anche in tutte le comunicazioni verso l’esterno dovrà essere: “Sci club centro Lario associazione dilettantistica” o, se preferite “Sci club centro Lario associazione sportiva dilettantistica”.
Se la denominazione deve essere integrata, il numero di partita IVA rilasciato a suo tempo con la denominazione “sci club centro lario” deve essere variata?
Assolutamente no, rimane lo stesso soggetto e, pertanto, rimane il medesimo codice fiscale e partita IVA.
La variazione di statuto, che deve essere registrata presso l’agenzia delle entrate deve essere in carta libera o in bollo?
Bollo.
In FISI basta mandare una copia non registrata o bisogna mandarne una registrata?
Basta una copia non registrata.
Il verbale dell’assemblea straordinaria deve fare parte integrante dello statuto e quindi mandato in FISI?
Sì.
La nostra associazione può nello statuto riservarsi facoltà di iscriversi anche altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva?
Assolutamente sì.
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{slider=Nuovo statuto – nuovo Consiglio Direttivo}
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria. L’assemblea straordinaria è competente solo per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione. Il verbale d’assemblea e il nuovo statuto approvato dovranno essere trasmessi alla segreteria generale della FISI.
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{slider=Quesiti sulla costituzione di uno sci club}
Per affiliarsi occorrerà prima procedere alla costituzione di uno sci club. Potrà essere, volendo, utilizzato il fac-simile di statuto pubblicato sul sito internet federale. Successivamente, si procederà all’affiliazione, compilando la modulistica necessaria, che potrà essere reperita presso qualsiasi struttura territoriale della Federazione, i cui indirizzi potranno essere sempre reperiti sul sito.
L’affilizione comprende l’assicurazione per gli associati?
Una volta affiliati potrete tesserare alla FISI i vostri soci. Solo il tesseramento fa scattare la prevista copertura assicurativa, la cui ampiezza è ricavabile sempre dalla lettura dell’apposita sezione del sito.
Che tipo di agevolazioni fiscali si hanno registrando lo sci club?
Sono numerose e di difficile riassunto. Diciamo che, ove l’associazione viva esclusivamente di contributi dei soci non dovrà effettuare adempimenti fiscali, ma solo redigere un rendiconto di entrate e uscite, che dovrà annualmente essere approvato dall’assemblea degli associati.
Nel momento in cui i soci decidessero di acquistare attrezzatura sportiva, e si riceva una fattura, c’è bisogno che il club debba possedere una partita IVA?
Assolutamente no.
Anche per un’associazione non riconosciuta c’è bisogno di redigere un bilancio?
Sì, vedi la risposta precedente.
Siete in possesso di un iter da seguire per la costituzione di un club riconosciuto, e per quella di un club non riconosciuto, e se gentilmente potete inviarcelo?
Per la costituzione di un’associazione riconosciuta, occorre svolgere una serie di adempimenti, che potranno essere richiesti alla Presidenza della Giunta Regionale di competenza. Per quelle non riconosciute, è sufficiente registrare il modello di statuto pubblicato sul sito integrante dei dati mancanti.
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{tab=MODULISTICA}
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Fisi Lex
{tab=CIRCOLARI}
{tab=FAQ}
{slider=Partita IVA per un’associazione senza scopo di lucro?}
Assolutamente sì
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{slider=La figura del comitato organizzatore}
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{slider=Costituzione nuovo club}
L’art. 90 della legge finanziaria 2003 (Legge n. 289/2002), entrato in vigore il primo gennaio 2003, nei suoi commi dal 17 al 22, introduce alcune novità in merito alla disciplina civilistica delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, nell’ambito Fisi denominati Sci Club.
Preliminarmente va ricordato che il legislatore continua a non dare una definizione di attività sportiva dilettantistica. Si ritiene, pertanto, che tale debba considerarsi, per differenza, tutta quella che non rientra nella previsione di cui all’art. 2 della legge 91/81 sul professionismo sportivo (si ricorda che, ai sensi della citata disposizione, sono società professionistiche quelle che disputano attività considerata come tale nell’ambito delle discipline del calcio, ciclismo, pallacanestro, motociclismo, pugilato e golf).
Il provvedimento, in via preliminare, procede ad individuare le caratteristiche, sotto il profilo civilistico, che devono possedere gli enti che si qualificano quali associazioni e società sportive dilettantistiche previste dai commi 17 e 18 del citato articolo 90. La norma precisa che qualsiasi sodalizio sportivo che voglia rivestire la qualifica d’associazione sportiva dilettantistica (riconosciuta o non riconosciuta) o quell’ulteriore e diversa di società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, deve in primo luogo modificare la propria denominazione sociale indicando nella medesima la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica (art. 90, comma 17), e deve, altresì, ai sensi del comma 18, adeguare il proprio statuto e atto costitutivo a quelle clausole ritenute necessarie dall’art. 90, per garantire l’assenza delle finalità lucrative. L’adempimento di tali precetti costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dell’ente quale sodalizio sportivo dilettantistico.
La seconda parte del comma 17, riprendendo e dando sistematica al contenuto dell’art. 29 dello statuto del Coni identifica la natura giuridica che potranno assumere le società e associazioni sportive dilettantistiche per poter essere considerate come tali:
– associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile dotate di personalità giuridica
– associazioni non riconosciute ai sensi degli artt. 36 e ss. dello stesso codice
– società di capitali e cooperative
Con quest’ultima categoria viene istituzionalizzata per la prima volta a rango legislativo la previsione del citato art. 29 dello statuto del Coni che già prevedeva la possibilità di costituire società di capitali “con l’obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti”.
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{slider=Responsabilità di un tesoriere di uno sci club}
Premettendo che lo Sci Club in questione dovrebbe essere una associazione non riconosciuta, la responsabilità della quale è investito il tesoriere di detta associazione è regolata esclusivamente dalle norme del Codice Civile. Nella fattispecie l’art. 38 recita “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Qualora quindi, come si presume, il tesoriere sia componente dell’organo direttivo dell’associazione, egli sarà responsabile personalmente e solidalmente e i terzi potranno far valere i loro diritti sul fondo comune. Tale fondo è costituito ex art. 37 dai contributi degli associati e i beni acquistati con questi. Ciò significa che il tesoriere, in quanto amministratore, sarà responsabile nella misura in cui avrà instaurato dei rapporti contrattuali dai quali derivino obbligazioni (es. stipula di contratti di sponsorizzazione, acquisto di beni ecc..) in nome e per conto dello Sci Club. Per quanto riguarda la responsabilità fiscale e contabile il tesoriere dovrà rispondere, sotto il profilo risarcitorio, in caso di eventuali ammanchi di cassa o di altri atti o omissioni che abbiano leso il patrimonio della società, secondo le attuali norme fiscali in materia.
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{slider=Aspetti fiscali, alcuni chiarimenti}
1 – La legge finanziaria 2003 prevede che venga indicata la dicitura “ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA”, oppure che l’attività svolta venga esplicitamente indicata ( nel nostro caso sci, snowboard e cicloturismo), noi ci apprestiamo a recepire tale obbligo nella nostra prossima assemblea dei soci, convocata in via straordinaria per effettuare la modifica dello Statuto; chiedo se tale obbligo aveva una scadenza precisa o se il limite non era previsto; nel caso di scadenza già avvenuta sono previste penali o quant’altro?
L’obbligo di modificare la denominazione sociale ai sensi del comma 17 dell’articolo 90 L. 289/2002 è in vigore dal 1° gennaio 2003 secondo quanto precisato anche dalla circolare n. 21/E del 2003 emanata dall’Agenzia delle Entrate a commento del suddetto articolo. L’inadempimento di tale obbligo porta, secondo la predetta circolare, al decadimento di tutti i benefici fiscali di cui l’associazione o società sportiva dilettantistica ha goduto fino a quel momento. Questa è di fatto l’unica sanzione prevista dal Ministero. Si vuole tuttavia rassicurare in ordine all’atteggiamento degli uffici finanziari che ad oggi non hanno provveduto ad applicare rigorosamente tale norma nel senso di verificarne la corretta applicazione a far data dal 1° gennaio 2003 (ciò alla luce anche della mancata emanazione dei regolamenti attuativi del comma 18 dello stesso articolo 90 in materia di statuti associativi, ritardo che ha indotto la totalità dei sodalizi sportivi dilettantistici a differire le modifiche statutarie per evitare di duplicare attività come la convocazione dell’assemblea straordinaria e la registrazione degli statuti. In tal senso si può dire che la buona fede nel comportamento delle associazioni e la mancata chiarezza della norma (art. 90) e dei connessi profili applicativi appare legittima.
2 – Per le attività considerate di natura “commerciale”, nel nostro caso, incassi pulman, sponsor e vendita di materiali e gadgets, abbiamo un registro dei corrispettivi, che non abbiamo registrato e/o vidimato, esiste tale obbligo?
Il registro suddetto (il c.d. registro Contribuenti Iva minori di cui al DM 11.02.1997) a fad data dal 2002 non è più soggetto a registrazione da parte dell’ufficio del registro o Agenzia delle Entrate.
3 – Esiste ancora l’obbligo di presentare copia del registro corrispettivi all’ufficio SIAE competente, unitamente alle copie di tutte le fatture emesse nel corso dei trimestri, c’è altresì l’obbligo di presentare copia del mod. F 24 attestante il versamento dell’IVA?
La risposta è no, tuttavia LA SIAE HA DIRITTO, COMUNQUE, DI RICHIEDERE la DOCUMENTAZIONE in oggetto in quanto organo accertatore in virtù di accordi e convenzioni con gli uffici Iva e delle Entrate per il controllo delle attività svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91.
4 – Noi effettuiamo corsi di ginnastica presciistica, è possibile incaricare un istruttore che svolge per attività lavorativa l’insegnante in istituti scolastici pubblici?
No, dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell’art. 90, comma 23, Legge 289/02 i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività a favore di enti sportivi dilettantistici purchè a titolo gratuito. Ai medesimi soggetti possono essere corrisposte solo ed esclusivamente indennità e rimborsi spese forfetari. E’ espressamente esclusa la possibilità di retribuire con forme di compensi diverse dalle predette erogazioni le attività dei dipendenti pubblici.
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{slider=Informazioni sulla fondazione di uno sci club}
Per la costituzione di uno sci club i soci fondatori possono scegliere la forma dell’ente associativo (la più frequente), con o senza personalità giuridica, o quella della società di capitali senza scopo di lucro, così come disposto dall’art. 90 della legge finanzaria del 2003. Nel primo caso la costituzione può avvenire anche attraverso una semplice scrittura privata, salvo i soci fondatori non optino per l’acquisto della personalità giuridica per il quale sarà quindi necessario recarsi davanti ad un notaio per la costituzione per atto pubblico. La costituzione dello sci club in società di capitali (spa, srl) deve avvenire tramite notaio. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno essere registrati ai fini fiscali. Successivamente il neo nato sci club dovrà ottenere il riconoscimento da parte del CONI, quindi l’affiliazione alla stessa FISI. A tal fine è indispensabile essere un ente costituito nelle forme giuridiche descritte e avere uno statuto in possesso principalmente di 3 requisiti:
a) il riconoscimento nel proprio statuto dell’ordinamento e delle carte federali;
b) l’assenza dello scopo di lucro intendendosi come tale la specifica previsione statutaria che preveda l’obbligo di reinvestire per attività affini all’oggetto sociale tutti gli utili prodotti con conseguente divieto di distribuzione degli stessi tra i soci;
c) obbligo di destinare a finalità altruistiche tutti i beni che residuassero al termine delle eventuali procedure di liquidazione dell’ente.
Il riconoscimento federale comporta il godimento di una agevolazione fiscale molto importante, ovvero la possibilità per lo sci club di erogare compensi per prestazione sportiva dilettantistica ex legge 133/99 in esenzione fiscale. Mi spiego meglio: a partire dal 2003, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto (atelti, dirigenti, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali) di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500,00 euro (viene quindi aumentato il precedente limite di 5.164,57 euro). Il risparmio fiscale per lo sci club erogante è quindi evidente. Al superamento di tale importo sopravvengono gli obblighi in capo a quest’ultimo in qualità di sostitutio d’imposta (obbligo di effettuazione della ritenuta).
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{slider=Come si svolgono le elezioni interne a uno Sci Club?}
Solo l’esame dello statuto del suo sci club consentirebbe di dare risposta al suo quesito. Infatti è quella la “carta costituzionale” a cui si deve fare riferimento. In linea di massima si dovrà convocare l’assemblea generale di tutti i soci che dovrà provvedere ad eleggere il consiglio nel numero e con le modalità previste dal vigente statuto.
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{slider=Atti costitutivi, statuti, ecc.}
L’atto costitutivo è la “fotografia” del momento iniziale dell’associazione. Pertanto contiene solo i dati esistenti al momento in cui l’ente è nato. Ne deriva che alcuna modifica potrà essere apportata all’atto costitutivo. Tutti gli interventi dovranno avvenire esclusivamente sullo statuto.
Con riferimento all’art. 90 legge 289/2002 comma 18, siamo a chiedere chiarimenti in merito all’adeguamento dello statuto delle associazioni in oggetto vista la tardiva emanazione dei regolamenti attuativi richiamati dallo stesso comma 18. Tenendo presente che il comma 17 impone di modificare la denominazione delle associazioni con la dicitura “dilettantistica” entro il 31/12/2003 e questo onde evitare di perdere i benefici fiscali di cui alla legge 398/91. E’ quindi consigliabile procedere alla modifica della sola denominazione in attesa della pubblicazione dei regolamenti attuativi?
Il decreto attuativo del comma 18 dell’articolo 90 della finanziaria 2003 è ancora in corso di definitiva approvazione. Si ritiene, pertanto, che gli adempimenti legati all’attuazione di detto decreto possano essere rinviati alla data di pubblicazione della normativa in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda, invece, che la normativa di cui al comma 17 è in vigore dal primo gennaio 2003.
Siamo una associazione sportiva non riconosciuta (SCI CLUB), vorremmo ottenere la personalità giuridica presso i competenti organi amministrativi. Quale procedura è da seguire?
Il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica delle associazioni mediante riconoscimento, risulta modificato alla luce del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, contenente il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, in vigore dal 22 dicembre 2000. Si segnala l’istituzione di appositi registri regionali e provinciali (per le province autonome) e uno prefettizio. Con il nuovo sistema di semplificazione, il riconoscimento, ovvero il conseguimento della personalità giuridica, coincide con l’iscrizione nei suddetti registri a seconda dell’operatività dell’ente richiedente (ambito regionale /provinciale e extraregionale). Nelle associazioni che, allo stato attuale, vogliono richiedere il riconoscimento, l’atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico e, a norma dell’art. 16 C.C., deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, sull’estinzione e sulla devoluzione del patrimonio, i diritti, gli obblighi degli associati, nonché le condizioni per la loro ammissione. Il riconoscimento comporta l’acquisto della personalità giuridica, vale a dire la piena capacità giuridica di agire, nonché la completa autonomia patrimoniale e di personalità dell’associazione. Essendo l’associazione già costituita con scrittura privata e non potendo procedersi a modificare l’originario atto costitutivo, sarà necessario revisionare lo statuto associativo, con apposita delibera dell’assemblea straordinaria, redatta dal notaio. L’adeguamento statutario dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dall’art. 16 C.C. predetto. Sarà poi necessario verificare le condizioni di iscrizione che ogni regione o provincia autonoma (nel caso di specie si esclude un’iscrizione presso il registro prefettizio) hanno previsto con specifica legge regionale o provinciale (in particolar modo si dovrà verificare la richiesta consistenza patrimoniale).
Siamo un’associazione sportiva riconosciuta che opera in regime agevolato (368/1991). Alla luce degli adeguamenti a denominazione soc. e statuto imposti dalla Finanziaria 2003 si chiede:
1) Quali adempimenti formali occorre seguire per regolarizzare la nostra posizione? Dobbiamo rivolgerci a un notaio o è sufficiente un atto privato?
Se l’associazione è stata costituita per atto pubblico (ossia con l’intervento del notaio), le modifiche dovranno essere fatte in analogo modo alla presenza del notaio. In tutti gli altri casi sarà sufficiente assoggettare ad imposta di registro il verbale dell’assemblea straordinaria che adotterà le modifiche.
2) Cosa cambierebbe se fossimo una associazione riconosciuta o una società di capitali senza lucro nell’iter per regolarizzarci?
In questo caso essendo obbligatoria la costituzione per atto pubblico, ogni eventuale modifica dovrà sempre essere fatta alla presenza del notaio.
3) Alla luce della riforma del diritto societario possiamo trasformarci in società di capitali? E sarebbe possibile l’inverso?
La fattispecie è disciplinata dagli articoli 2500 septies e octies del codice civile. Il primo prevede la trasformazione da società di capitali in associazioni, anche non riconosciute. Non vi è dubbio, pertanto, sulla possibilità del percorso “inverso”. Il secondo, invece, disciplina la trasformazione delle associazioni riconosciute in società di capitali. Pertanto la norma non prevederebbe la possibilità di trasformare in società una associazione non riconosciuta. Nello specifico delle attività sportive dilettantistiche si ritiene, però, in via interpretativa, che si possa arrivare ad una soluzione positiva, con particolare riferimento alla previsione del comma 5 dell’articolo 90 della legge 289/02.
4) Al di là delle prescrizioni di legge quando è opportuno per un nuovo sodalizio ricorrere all’atto pubblico per la stesura dell’atto costitutivo e quando è sufficiente una scrittura autenticata o registrata?
L’atto pubblico certifica la volontà di tutti i soci di accettare espressamente il contenuto dello statuto. Si ritiene opportuno perseguire tale soluzione nel solo caso in cui lo statuto contenga pattuizioni particolari rispetto alle quali diventa opportuno avere la certezza dell’accettazione da parte di tutti i soci.
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{slider=Rapporti SIAE e imposte sugli intrattenimenti}
La risposta è no, poiché alla Siae andrà comunicato solo l’eventuale utilizzo di musiche durante le manifestazioni, in quanto ente di diritto pubblico deputato alla tutela del diritto d’autore. La SIAE ha diritto, comunque, di richiedere la documentazione dell’iniziativa in quanto organo accertatore ai sensi del D.lgs. n. 60/1999. Con il decreto suddetto istitutivo dell’imposta sugli intrattenimenti la Siae ha assunto nuovi poteri in materia di cooperazione con gli uffici IVA e delle Entrate per il controllo delle attività spettacolistiche e di intrattenimento svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91.
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{slider=Partita IVA e L. 398/91}
L’opzione, una volta esercitata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio e vale fino a revoca.
Vorrei gentilmente sapere se la nostra associazione in 398/91 è soggetta agli studi di settore. I nostri codici attività sono:
92623 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI
Le associazioni che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991 sono escluse dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri in quanto determinano il reddito in modo forfetario. La procedura di calcolo degli studi di settore e dei parametri si basa, infatti, su elaborazioni statistiche, e quindi può accadere che il contribuente si trovi in una situazione particolare tale da rendere non opportuno ed adeguato l’applicazione di tali indicatori. Come illustrato ampiamente nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 1999 n. 110/E, la non applicazione dello studio di settore a contribuenti esercenti attività comprese nell’elenco di quelli approvati può derivare tra l’altro dall’esistenza di “cause di esclusione” quali ad esempio: ricavi o compensi superiori a € 5.164.569; periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; anno di inizio e anno di cessazione dell’attività; determinazione del reddito con criteri forfetari, ecc. Si rileva, inoltre, che le imprese e gli esercenti arti e professioni non soggetti agli studi di settore sono generalmente accertabili in base ai parametri; tuttavia le cause di esclusione funzionano da ostacolo non solo all’applicazione dello studio di settore, ma impediscono al tempo stesso l’applicazione dei parametri.
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{slider=Rapporti di lavoro all’interno degli enti sportivi dilettantistici}
In base a quanto dispone l’art. 83, comma 2, del Tuir (vecchia formulazione ante riforma Ires), le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” dal CONI, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche (associazioni e/o società sportive dilettantistiche) e che sia da essi riconosciuto, non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente fino a 7.500 euro per periodo d’imposta (questo limite è stato innalzato dal 1° gennaio 2003 ad opera del comma 3, lettera b) dell’art. 90 della L. n. 289/2002). Non concorrono mai a formare il reddito solo ed esclusivamente i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di residenza del prestatore. Se in tale situazione il sodalizio sportivo che rappresentate si identifica, nulla dovrà essere adempiuto sotto il profilo della dichiarazione quale sostituto d’imposta nel modello 770.
Il nostro sci club ha organizzato due gare di sci destinate esclusivamente ai soci senza chiedere alcuna quota di partecipazione. Vorremmo porre il seguente quesito: relativamente agli allenamenti e alle 2 gare suddette, abbiamo corrisposto dei COMPENSI (L. 133/99) ai nostri 2 allenatori e ad un arbitro. Visto che le gare si sono svolte a carattere interno alla nostra associazione, tali compensi sono comunque da intendersi esenti per i percipienti ai sensi della L. 133/99?
In relazione al secondo quesito la risposta è si solo se l’attività, pur se interna, si è svolta con il riconoscimento di una federazione sportiva o da un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
Sono il presidente di uno sci club dilettantistico e vorrei aiutare i miei ragazzi a chiarirsi sulla finanziaria 2003. Mi hanno posto, in particolare, le seguenti domande:
1) E’ necessario presentare la dichiarazione dei redditi anche se l’unico compenso percepito è quello da associazione sportiva dilettantistica e non supera i 7,500 euro?
2) Se la risposta è si, avendo i medesimi altri redditi, è obbligatorio denunciare i compensi percepiti anche se sono inferiori a € 7.500?
3) Quali sono esattamente gli adempimenti necessari da parte della società per essere in regola con la legge relativamente ai compensi entro i 7.500 euro?
4) Ai fini del raggiungimento dei 7.500 euro, vanno calcolati anche i rimborsi a piè di lista o solo i compensi percepiti?
Per le prime due domande la risposta è no, mentre per quanto riguarda la terza domanda l’associazione dovrà acquisire un’autocertificazione da parte degli sportivi dilettanti dichiarante che gli importi da loro introitati per le attività sportive dilettantistiche non sono stati superiori a detta cifra, si dovrà poi predisporre e trasmettere, in via telematica, la dichiarazione dei sostituti di imposta in cui andranno elencati tutti i percettori di compensi sia per importi inferiori, che superiori a 7500 €, e infine i rimborsi a piè di lista non dovranno essere conteggiati nel computo dei 7500 €.
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{slider=Questioni fiscali e tributarie riguardanti l’associazionismo sportivo}
Si, l’associazione che eroga compensi, anche se di importo inferiore ai 7.500 euro, dovrà provvedere ad inviare, in via telematica, il modello 770.
Siamo uno sci club, vorremmo sapere che novità ha introdotto la finanziaria del 2003 per quanto riguarda le tasse sulle concessioni governative, in particolare che tipo di imposte sono? Quali, se presenti, i benefici per la nostra associazione?
Introdotto rilevanti disposizioni agevolative di carattere fiscale e tributario per il mondo dell’associazionismo sportivo dilettantistico e tra queste il comma 7 dell’articolato 90, a tenore del quale “all’art. 13-bis, comma 1, del DPR n. 641/1972 (il provvedimento che disciplina le tasse sulle concessioni governative) dopo la parole ONLUS sono inserite le seguenti: “e le società e associazioni sportive dilettantistiche”. Le tasse sulle concessioni governative colpiscono determinati atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi) che consentono agli interessati l’esercizio di diritti e facoltà. Dal punto di vista oggettivo la portata dell’agevolazione indicata è molto ampia poiché investe tutti gli atti e i provvedimenti di interesse degli enti sportivi assoggettati a questa particolare forma di imposizione indiretta. Ad esempio si segnala, che a decorrere da tale periodo gli enti sportivi dilettantistici non saranno più obbligati al versamento della relativa imposta riguardante il deposito di dischi fonografici o apparecchi analoghi (art. 14 n. 2 dell’allegata tariffa al DPR n. 641/1972) relativamente agli impianti audiovisivi presenti ad esempio nelle sedi sociali degli enti, e ancora l’esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per ciò che concerne la telefonia mobile/cellulare. L’articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 641, prevedeva infatti la corresponsione della tassa di concessione governativa per la “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”. L’articolo 13-bis dello stesso decreto, così come novellato dalla legge finanziaria del 2003, esenta quindi anche le società e associazioni sportive dilettantistiche dal pagamento del tributo in ordine a questa tipologia di operazioni, tali enti dovranno dimostrare di aver fornito, al momento dell’attivazione del contratto di telefonia mobile, allo stesso gestore telefonico, un’attestazione dalla quale risulti lo status di sodalizio sportivo dilettantistico (affiliazione e/o riconoscimento sportivo operato dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza), e contestualmente la dichiarazione (anche autocertificata) che l’utenza telefonica conseguita risulta inerente e strumentale allo svolgimento dell’attività istituzionale promossa dallo stesso sodalizio abbonato.
Sono il presidente di una associazione sportiva che svolge attività esclusivamente istituzionale. Un negoziante mi vuole regalare delle tute e delle borse dove io dovrò stampare sia il logo della associazione sia il logo del negozio. Si tratta di attività commerciale? Vado incontro ad obblighi fiscali particolari anche se si tratta di materiale regalato? Devo far firmare una eventuale liberatoria dove si dichiara che si tratta di materiale regalato? Avrei bisogno di delucidazioni in merito.
Ove vi sia un impegno dell’associazione ad indossare il materiale oggetto del quesito durante la propria attività, trattasi, in questo caso, di sponsorizzazione con pagamento in natura e contestuale obbligo di emissione di fattura da parte della società sportiva per il controvalore della fornitura. Solo in tal modo il negoziante potrà dedursi il costo di tale merce dal proprio reddito. In caso contrario trattasi di liberalità, la società sportiva non ha obblighi ma il “donante” non potrà godere di alcun beneficio fiscale sul controvalore del materiale omaggiato.
Se possibile, vorremmo sapere il limite di importo, per ciascun periodo di imposta, che gli sponsor possono elargire alla nostra Associazione e se le fatture di divise, borse e quant’altro, devono essere intestate allo sponsor oppure alla Associazione Sportiva che poi rilascerà ricevuta (di che tipo?) alla ditta che ci sponsorizza.
Si conferma che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 90 comma 8 della legge 28 le aziende possono considerare costi pubblicitari per presunzione legislativa, le spese fino a 200.000 euro annui. Il materiale dovrà essere fatturato dal produttore alla società sportiva la quale, poi, fatturerà allo sponsor l’importo della sponsorizzazione.
Sono un responsabile di uno sci club affiliato FISI. Avrei un quesito da sottoporvi. La nostra associazione non svolge nessuna attività commerciale. Ieri, un mio conoscente (commerciante), si è offerto volontariamente per una sponsorizzazione (occasionale e senza contratto) per l’acquisto di tute, borse e attrezzi vari per l’attività sportiva. In cambio l’associazione deve rilasciare una fattura pari alle spese del materiale. Sono indeciso se accettare o meno questa offerta in quanto non voglio andare incontro a complicazioni burocratiche. Se dovessi accettare cosa devo fare a livello fiscale? Mi conviene, in definitiva, oppure è meglio lasciare perdere?
Diventa necessario aprire una posizione IVA, optare per gli adempimenti contabili semplificati di cui alla legge 398/91, emettere fattura per l’importo concordato, versare il 90% dell’iva introitata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare entro il quale si è emessa la fattura, presentare la dichiarazione dei reddito modello unico enti non commerciali.
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{slider=Tutela sanitaria}
Il Decreto del Ministero della Sanità del 18.02.1982 (e succ. modifiche) recante le “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva dilettantistica” specifica con l’art. 1, che ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche (come quelle da voi indicate nel quesito):
a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nel l’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche quindi i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute, attestata da idonea certificazione medica (il c.d “certificato di sana e robusta costituzione”). A tal fine se l’attività descritta nel quesito a carattere non agonistico è riconosciuta dagli organi sportivi (Coni, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate), e viene esercita attraverso un ente associativo o societario senza scopo di lucro a carattere dilettantistico, l’adempimento sopra descritto è operante in virtù della lettera b) sopraindicata. Sarà necessario quindi chiedere l’attestazione medico-sanitaria di cui sopra.
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{slider=Privacy}
La Legge n. 675/96, ovvero l’attuale disciplina normativa in materia di tutela dei dati personali, con le sue successive (e numerose) disposizioni modificative, integrative e attuative, a partire dal 1° gennaio 2004 sarà sostituita dal nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotto con il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (le nuove norme lasciano inalterato l’attuale sistema di obblighi ed adempimenti posto a carico di quei soggetti, anche enti sportivi, che effettuano il trattamento di dati personali). In sintesi l’ente sportivo che utilizza dati personali (comuni e sensibili, es. certificati medico-sanitari) deve: riconoscere al soggetto interessato (socio o non socio) ex art. 7 il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di ottenere l’indicazione dall’ente sportivo dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare (e di eventuali altri soggetti – c.d. responsabili e/o incaricati – delegati dall’ente stesso al trattamento e/o diffusione dei dati personali raccolti); dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Viene confermato l’obbligo dell’invio dell’informativa, scritta od orale, da parte dell’ente sportivo al soggetto interessato (art. 13 del nuovo codice in sostituzione dell’abrogato art. 10 L. 675/96). L’interessato dovrà essere previamente informato circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui all’articolo 7; gli estremi identificativi del titolare. Di norma l’informativa deve essere presentata già al momento dell’entrata del socio nel sodalizio sportivo. L’art. 23 D.lgs. 196/2003 è una norma che impone altresì agli enti sportivi l’acquisizione preventiva del consenso per effettuare il trattamento dei dati personali riferibili sia ai soci sia ai soggetti terzi. Il trattamento di dati personali è ammesso difatti solo con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto. L’art. 26 D.lgs. 196/2003 disciplina il sistema di garanzie per il trattamento di dati sensibili. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante (il nuovo art. 41 del decreto prevede tuttavia un importante “salvagente” per gli enti sportivi che “trattano” dati sensibili: nel caso infatti ci si trovi in una delle situazioni già previste e acconsentite nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante, l’ente sportivo “titolare” non sarà tenuto presentare specifica richiesta di autorizzazione al Garante stesso (art. 41, comma 1, D.lgs. 196/2003). Si deve quindi segnalare che il Garante in data 31.01.2002 ha emanato un provvedimento di autorizzazione generale (n. 2/2002), valevole fino al 30.6.2004 (per effetto di una proroga concessa per la gestione della fase transitoria inerente al passaggio dalla Legge 675/96 al Decreto 196/2003), con il quale si autorizzano al trattamento dei dati sensibili, tra gli altri soggetti, le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le associazioni e gli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l’idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche. Tale provvedimento elimina, almeno fino alla data indicata del 30.6.2004 (è tuttavia verosimile ritenere che il provvedimento venga ulteriormente modificato dopo l’adeguamento normativo), l’obbligo generalizzato imposto ai titolari che effettuano il trattamento di dati sensibili, e tra questi quindi anche i sodalizi sportivi dilettantistici).
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{slider=Come costituire un nuovo sci club}
Trovare un numero minimo di associati disposti a costituire il club, predisporre l’atto costitutivo e lo statuto dello sci club e porcedere all’affiliazione alla FISI.
Quali sono le principali clausole che lo statuto deve contenere e se è necessario l’atto pubblico o risulta sufficiente una scrittura privata?
Ai fini sportivi è sufficente la scrittura privata. Questo, però non consente di poter godere dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive. ove se ne voglia godere, la registrazione diventa obbligatoria, le allego in via informale uno schema di atto costitutivo e di statuto.
Quali sono le principali indicazioni sulla gestione amministrativa e fiscale dello stesso?
Purtroppo qui il discorso esula dalle finalità del presente servizio. Si consiglia di confrotnarsi con un professionsita competente in materia di enti non commerciali.
Coloro che firmano l’atto costitutivo devono essere soci e poi fare parte del primo direttivo dello sci club?
Devono essere sicuramente soci, poi costoro eleggeranno il primo consiglio direttivo.
E’ necessario indicare nello statuto anche il fuzionamento della fase transitoria tra la costituzione e la prima riunione con i soci?
No.
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{slider=Adempimenti fiscali e rinnovo consiglio direttivo}
Se eroga compensi a sportivi dilettanti, anche se di importo inferiore ai € 7.500 dovrà, comunque, presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta, mod. 770, in via telematica. In assenza di corrispettivo di natura commerciale non ci sarà obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi.
Rinnovo Consiglio Direttivo: nello statuto (che ricalca lo statuto-tipo della FISI) è riportata la durata di 4 anni; se non Vi è nessuna dimissione è comunque obbligatorio effettuare la nuova elezione?
Trattandosi di incarichi a tempo assolutamente si.
Se sì, a quale regolamento bisogna attenersi?
La disciplina delle nuove elezioni dovrebbe essere prevista nello statuto sociale.
Vigente se il Consiglio è entrato in carica il 7 novembre del 2000, qual è il termine ultimo per effettuare le elezioni?
Se l’esercizio sociale coincide con l’anno slare, il termine ultimo sarà il 31.12.2004
Chi ha diritto al voto?
I soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
I vecchi soci con tessera in scadenza al 30 settembre?
Per rispondere a questo quesito appare indispensabile la lettura dello statuto sociale al quale si rimanda.
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{slider=Riaffiliazione}
Allego fac-simile di statuto che dovrà essere approvato da una assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. Il nuovo statuto, così approvato, dovrà poi essere trasmesso in FISI.
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{slider=Costituzione di uno sci club cittadino}
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{slider=Nominazioni società}
Art.1
E’ costituita l’associazione GRUPPO SCIATORI “XYZ” in sigla G.S. “XYZ”, nella forma di associazione non riconosciuta.
Art.2
L’associazione GRUPPO “XYZ” è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro ed ha per scopo la pratica e la promozione degli sport invernali mediante la gestione di ogni forma di attività atta alla esplicazione dei proponimenti sociali. L’ordinamento interno e l’attività del gruppo sono disciplinati dal presente Statuto, dal relativo regolamento e dagli accordi degli associati, a norma dell’Art. 36 del Codice Civile.
Per poter costituire uno sci club cittadino è necessario innanzitutto trovare un numero minimo di associati disposti a costituire lo sci club. Bisogna, a questo punto, predisporre un atto costitutivo (il cui fac-simile è disponibile nella sezione modulistica) ed uno statuto e procedere all’affiliazione alla FISI. Ai fini sportivi sarebbe sufficiente una scrittura privata, ma se si volesse godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, allora diventerebbe necessaria la registrazione.
{/slider}
{slider=Registrazione nuovo statuto}
Per il riconoscimento ai fini sportivi non appare necessaria la registrazione, essendo richiesto solo l’atto scritto. Si ricorda, però, che la mancata registrazione potrebbe avere conseguenze sotto il profilo fiscale. La modifica andrà effettuata nei tempi tecnici necessari ma, comunque, con la massima sollecitudine.
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{slider=Costituzione di uno ski & snowboard club}
Per la costituzione di uno Ski & Snowboard Club, i soci fondatori possono scegliere la forma dell’ente associativo (la più frequente), con o senza personalità giuridica, o quella della società di capitali senza scopo di lucro, o quella della società cooperativa a responsabilità limitata, sempre senza scopo di lucro, così come disposto dall’art. 90 della legge finanzaria del 2003 e successive modifiche. Nel primo caso la costituzione può avvenire anche attraverso una semplice scrittura privata, salvo i soci fondatori non optino per l’acquisto della personalità giuridica, per il quale sarà quindi necessario recarsi davanti ad un notaio per la costituzione per atto pubblico. La costituzione dello Ski & Snowboard Club in società di capitali o società cooperativa (spa, srl, scrl) deve avvenire tramite notaio. Dovrà sicuramente essere predisposto l’atto costitutivo e lo statuto (i cui fac-simili si possono trovare nella sezione Modulistica), ed entrambi dovranno essere registrati ai fini fiscali. Successivamente il neo nato Ski & Snowboard Club dovrà ottenere il riconoscimento da parte del CONI, quindi l’affiliazione alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Il riconoscimento federale comporta alcune agevolazioni fiscali. Tra queste ad esempio la possibilità per lo Ski & Snowboard Club di erogare compensi per prestazione sportiva dilettantistica ex L.133/99 in esenzione fiscale. Mi spiego meglio: a partire dal 2003, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto (atelti, dirigenti, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali) di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità dilettantistiche, e che sia da essi riconosciuto non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500,00 Il risparmio fiscale per lo Ski & Snowboard Club erogante è quindi evidente. Al superamento di tale importo sopravvengono gli obblighi in capo a quest’ultimo in qualità di sostituto d’imposta (obbligo di effettuazione della ritenuta).
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{slider=Compatibilità cariche sci club}
Non sussiste alcuna incompatibilità fra gli incarichi indicati.
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{slider=Diritto di voto}
Il diritto di voto è di natura indisponibile. Pertanto il minorenne non potrà votare e non potrà esercitare il diritto attraverso l’esercente la potestà. Si potrà “associare”, volendo il genitore.
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{slider=Modifiche statuto}
Per il riconoscimento ai fini sportivi non appare necessario che la modifica avvenga per atto pubblico. Si ricorda che se lo sci club interessato è costituito in forma di associazione, si dovrà inserire “associazione dilettantistica” e non “società senza fine di lucro”. Se non necessaria ad altri fini detta modifica non ha alcun riflesso fiscale e, pertanto, non richiede l’apertura di posizione IVA.
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{slider=Variazioni sullo statuto}
Il nuovo statuto approvato dal CONI prevede che il Consiglio Direttivo delle società sia composto da 7 elementi (presidente + 6 consiglieri); l’attuale nostro statuto prevede 11 elementi (presidente + 10 consiglieri);
E’ possibile variare lo statuto adeguandolo alle nuove normative, ma mantenendo il Consiglio Direttivo a 11 elementi?
La variazione di statuto è comunque obbligatoria indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata ai fini fiscali. Andrà eseguita, secondo le ultime direttive del CONI, entro il 31.12.2004. Potrete liberamente determinare il numero di componenti il consiglio direttivo.
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{slider=Registro nazionale delle associazioni}
E’ obbligatorio iscriversi al registro?
L’iscrizione al registro è automatica, in quanto è collegata con il riconoscimento ai fini sportivi effettuato dalla FISI ed è comunque indispensabile al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
Cosa succede alle società che non aderiscono? Potranno comunque fare attività Federale? Quali vantaggi e quali svantaggi avranno?
Le associazioni non iscritte saranno quelle non affiliate che, come tali, oltre a non poter svolgere attività federale non potranno utilizzare le agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.
Dobbiamo comunque modificare la denominazione della società?
Sì, è un requisito obbligatorio previsto dal Comma 17 dell’articolo 90 della legge 289/02.
Dobbiamo indire un’assemblea straordinaria per la modifica del nome?
Se non si dovrà modificare lo statuto, non sarà necessario indire un’assemblea straordinaria solo per la denominazione.
Dobbiamo modificare anche lo statuto?
Dipende, lo statuto dovrà essere conforme alle previsioni del Comma 18 del citato articolo 90, se già lo fosse non sarà necessario modificarlo, altrimenti sì.
Lo statuto deve essere depositato o vistato?
Sì, presso la FISI
Esiste un termine per l’iscrizione?
Il deposito dello statuto adeguato (dal quale discenderà l’iscrizione) dovrà essere fatto al più presto.
Mi potete inviare uno statuto tipo aggiornato e adatto all’argomento?
Lo trova sul sito della FISI.
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{slider=Domande riguardanti lo statuto}
La denominazione sociale deve necessariamente essere cambiata o basta indicare nello statuto la qualifica di associazione sportiva dilettantistica? Esempio – ci dovremo chiamare “sci club centro lario – associazione sportiva dilettantistica”?
Si conferma che la nuova denominazione, da usare anche in tutte le comunicazioni verso l’esterno dovrà essere: “Sci club centro Lario associazione dilettantistica” o, se preferite “Sci club centro Lario associazione sportiva dilettantistica”.
Se la denominazione deve essere integrata, il numero di partita IVA rilasciato a suo tempo con la denominazione “sci club centro lario” deve essere variata?
Assolutamente no, rimane lo stesso soggetto e, pertanto, rimane il medesimo codice fiscale e partita IVA.
La variazione di statuto, che deve essere registrata presso l’agenzia delle entrate deve essere in carta libera o in bollo?
Bollo.
In FISI basta mandare una copia non registrata o bisogna mandarne una registrata?
Basta una copia non registrata.
Il verbale dell’assemblea straordinaria deve fare parte integrante dello statuto e quindi mandato in FISI?
Sì.
La nostra associazione può nello statuto riservarsi facoltà di iscriversi anche altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva?
Assolutamente sì.
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{slider=Nuovo statuto – nuovo Consiglio Direttivo}
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria. L’assemblea straordinaria è competente solo per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione. Il verbale d’assemblea e il nuovo statuto approvato dovranno essere trasmessi alla segreteria generale della FISI.
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{slider=Quesiti sulla costituzione di uno sci club}
Per affiliarsi occorrerà prima procedere alla costituzione di uno sci club. Potrà essere, volendo, utilizzato il fac-simile di statuto pubblicato sul sito internet federale. Successivamente, si procederà all’affiliazione, compilando la modulistica necessaria, che potrà essere reperita presso qualsiasi struttura territoriale della Federazione, i cui indirizzi potranno essere sempre reperiti sul sito.
L’affilizione comprende l’assicurazione per gli associati?
Una volta affiliati potrete tesserare alla FISI i vostri soci. Solo il tesseramento fa scattare la prevista copertura assicurativa, la cui ampiezza è ricavabile sempre dalla lettura dell’apposita sezione del sito.
Che tipo di agevolazioni fiscali si hanno registrando lo sci club?
Sono numerose e di difficile riassunto. Diciamo che, ove l’associazione viva esclusivamente di contributi dei soci non dovrà effettuare adempimenti fiscali, ma solo redigere un rendiconto di entrate e uscite, che dovrà annualmente essere approvato dall’assemblea degli associati.
Nel momento in cui i soci decidessero di acquistare attrezzatura sportiva, e si riceva una fattura, c’è bisogno che il club debba possedere una partita IVA?
Assolutamente no.
Anche per un’associazione non riconosciuta c’è bisogno di redigere un bilancio?
Sì, vedi la risposta precedente.
Siete in possesso di un iter da seguire per la costituzione di un club riconosciuto, e per quella di un club non riconosciuto, e se gentilmente potete inviarcelo?
Per la costituzione di un’associazione riconosciuta, occorre svolgere una serie di adempimenti, che potranno essere richiesti alla Presidenza della Giunta Regionale di competenza. Per quelle non riconosciute, è sufficiente registrare il modello di statuto pubblicato sul sito integrante dei dati mancanti.
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{tab=MODULISTICA}
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