Pubblicato il testo del Dpcm 12 giugno 2020: ecco quanto attiene alle attività sportive

12 Giugno 2020

E’ stato emanato in data odierna, 12 giugno 2020, il nuovo Dpcm in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale.
L’articolo 1 riguarda in buona parte le attività sportive, ed in particolare vengono autorizzate:

– a decorrere dal 12 giugno 2020  gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto  senza la presenza di pubblico

– a decorrere  dal 25 giugno  2020  è consentito  lo svolgimento  anche  degli  sport  di contatto  nelle Regioni e Province  Autonome  che, d’intesa  con il Ministero  della Salute e dell’Autorità   di Governo delegata in materia di sport,  abbiano preventivamente  accertato  la compatibilità  delle suddette attività con  l’andamento   della  situazione  epidemiologica   nei rispettivi  territori

– le attività dei comprensori  sciistici possono  essere svolte a condizione  che le regioni  e le province autonome   abbiano   preventivamente    accertato   la  compatibilità   dello  svolgimento   delle  suddette attività  con  l’andamento   della  situazione   epidemiologica   nei  propri  territori   e  che  individuino   i protocolli  o le linee guida applicabili  idonei a prevenire  o ridurre  il rischio  di contagio  nel settore di riferimento  o in settori analoghi.

Ma ecco il testo dell’articolo 1 del Dpcm odierno per tutto quanto è relativo all’attività sportiva:

Art.1

d) è consentito  svolgere  attività  sportiva  o attività  motoria  all’aperto,  anche presso  aree attrezzate  e parchi   pubblici,   ove   accessibili,    purché   comunque    nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza interpersonale  di almeno  due metri per l’attività  sportiva  e di almeno  un metro per ogni altra attività salvo  che  non  sia  necessaria   la  presenza   di  un  accompagnatore   per  i   minori  o  le persone  non completamente  autosufficienti;

e) a decorrere  dal  12 giugno  2020  gli eventi  e le competizioni sportive  –  riconosciuti   di interesse nazionale  dal Comitato olimpico  nazionale  italiano (CONI), dal Comitato  Italiano Paralimpico  (CIP) e dalle rispettive federazioni,  ovvero organizzati  da organismi  sportivi internazionali  – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto  senza la presenza di pubblico,  nel rispetto dei protocolli  emanati dalle rispettive   Federazioni   Sportive  Nazionali,   Discipline   Sportive  Associate   ed  Enti  di  Promozione Sportiva,  al fine di prevenire  o ridurre  il rischio  di diffusione  del virus  COVID-19  tra  gli atleti,  i tecnici,  i dirigenti e tutti gli accompagnatori  che vi partecipano;  anche le sessioni di allenamento  degli atleti, professionisti  e non professionisti,  degli sport individuali  e di squadra,  sono consentite  a porte chiuse,  nel rispetto dei protocolli  di cui alla presente  lettera;

f) l’attività sportiva di base e l’attività  motoria in genere svolte presso palestre, piscine,  centri e circoli sportivi,  pubblici  e privati,  ovvero presso  altre strutture  ove si svolgono  attività  dirette  al benessere dell’individuo   attraverso  l’esercizio   fisico, sono consentite  nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza  alcun assembramento,   in conformità  con le linee guida  emanate  dall’Ufficio   per  lo Sport,  sentita  la  Federazione   Medico   Sportiva  Italiana (FMSI),   fatti  salvi  gli  ulteriori   indirizzi operati vi emanati dalle regioni e dalle province  autonome,  ai sensi dell’art.  1, comma  14 del decreto- legge n. 33 del 2020;

g) a decorrere  dal 25 giugno  2020  è consentito  lo svolgimento  anche  degli  sport  di contatto  nelle Regioni e Province  Autonome  che, d’intesa  con il Ministero  della Salute e dell’Autorità   di Governo delegata in materia di sport,  abbiano preventivamente  accertato  la compatibilità  delle suddette attività con  l’andamento   della  situazione  epidemiologica   nei rispettivi  territori,  in conformità  con  le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;

h) le attività dei comprensori  sciistici possono  essere svolte a condizione  che le regioni  e le province autonome   abbiano   preventivamente    accertato   la  compatibilità   dello  svolgimento   delle  suddette attività  con  l’andamento   della  situazione   epidemiologica   nei  propri  territori   e  che  individuino   i protocolli  o le linee guida applicabili  idonei a prevenire  o ridurre  il rischio  di contagio  nel settore di riferimento  o in settori analoghi;  detti protocolli  o linee guida sono adottati  dalle regioni o dalla Conferenza  delle regioni  e delle province  autonome  nel rispetto  dei principi  contenuti  nei protocolli o nelle linee guida nazionali  e comunque in coerenza  con i criteri di cui all’allegato 1O;

i) lo svolgimento  delle manifestazioni  pubbliche  è consentito  soltanto  in forma statica,  a condizione che,  nel corso di esse,  siano osservate  le distanze  sociali prescritte  e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni  imposte dal questore ai sensi dell’articolo  18 del Testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  di cui al regio decreto  18 giugno  1931, n. 773;

Pubblicato il testo del Dpcm 12 giugno 2020: ecco quanto attiene alle attività sportive

12 Giugno 2020

E’ stato emanato in data odierna, 12 giugno 2020, il nuovo Dpcm in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale.
L’articolo 1 riguarda in buona parte le attività sportive, ed in particolare vengono autorizzate:

– a decorrere dal 12 giugno 2020  gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto  senza la presenza di pubblico

– a decorrere  dal 25 giugno  2020  è consentito  lo svolgimento  anche  degli  sport  di contatto  nelle Regioni e Province  Autonome  che, d’intesa  con il Ministero  della Salute e dell’Autorità   di Governo delegata in materia di sport,  abbiano preventivamente  accertato  la compatibilità  delle suddette attività con  l’andamento   della  situazione  epidemiologica   nei rispettivi  territori

– le attività dei comprensori  sciistici possono  essere svolte a condizione  che le regioni  e le province autonome   abbiano   preventivamente    accertato   la  compatibilità   dello  svolgimento   delle  suddette attività  con  l’andamento   della  situazione   epidemiologica   nei  propri  territori   e  che  individuino   i protocolli  o le linee guida applicabili  idonei a prevenire  o ridurre  il rischio  di contagio  nel settore di riferimento  o in settori analoghi.

Ma ecco il testo dell’articolo 1 del Dpcm odierno per tutto quanto è relativo all’attività sportiva:

Art.1

d) è consentito  svolgere  attività  sportiva  o attività  motoria  all’aperto,  anche presso  aree attrezzate  e parchi   pubblici,   ove   accessibili,    purché   comunque    nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza interpersonale  di almeno  due metri per l’attività  sportiva  e di almeno  un metro per ogni altra attività salvo  che  non  sia  necessaria   la  presenza   di  un  accompagnatore   per  i   minori  o  le persone  non completamente  autosufficienti;

e) a decorrere  dal  12 giugno  2020  gli eventi  e le competizioni sportive  –  riconosciuti   di interesse nazionale  dal Comitato olimpico  nazionale  italiano (CONI), dal Comitato  Italiano Paralimpico  (CIP) e dalle rispettive federazioni,  ovvero organizzati  da organismi  sportivi internazionali  – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto  senza la presenza di pubblico,  nel rispetto dei protocolli  emanati dalle rispettive   Federazioni   Sportive  Nazionali,   Discipline   Sportive  Associate   ed  Enti  di  Promozione Sportiva,  al fine di prevenire  o ridurre  il rischio  di diffusione  del virus  COVID-19  tra  gli atleti,  i tecnici,  i dirigenti e tutti gli accompagnatori  che vi partecipano;  anche le sessioni di allenamento  degli atleti, professionisti  e non professionisti,  degli sport individuali  e di squadra,  sono consentite  a porte chiuse,  nel rispetto dei protocolli  di cui alla presente  lettera;

f) l’attività sportiva di base e l’attività  motoria in genere svolte presso palestre, piscine,  centri e circoli sportivi,  pubblici  e privati,  ovvero presso  altre strutture  ove si svolgono  attività  dirette  al benessere dell’individuo   attraverso  l’esercizio   fisico, sono consentite  nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza  alcun assembramento,   in conformità  con le linee guida  emanate  dall’Ufficio   per  lo Sport,  sentita  la  Federazione   Medico   Sportiva  Italiana (FMSI),   fatti  salvi  gli  ulteriori   indirizzi operati vi emanati dalle regioni e dalle province  autonome,  ai sensi dell’art.  1, comma  14 del decreto- legge n. 33 del 2020;

g) a decorrere  dal 25 giugno  2020  è consentito  lo svolgimento  anche  degli  sport  di contatto  nelle Regioni e Province  Autonome  che, d’intesa  con il Ministero  della Salute e dell’Autorità   di Governo delegata in materia di sport,  abbiano preventivamente  accertato  la compatibilità  delle suddette attività con  l’andamento   della  situazione  epidemiologica   nei rispettivi  territori,  in conformità  con  le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;

h) le attività dei comprensori  sciistici possono  essere svolte a condizione  che le regioni  e le province autonome   abbiano   preventivamente    accertato   la  compatibilità   dello  svolgimento   delle  suddette attività  con  l’andamento   della  situazione   epidemiologica   nei  propri  territori   e  che  individuino   i protocolli  o le linee guida applicabili  idonei a prevenire  o ridurre  il rischio  di contagio  nel settore di riferimento  o in settori analoghi;  detti protocolli  o linee guida sono adottati  dalle regioni o dalla Conferenza  delle regioni  e delle province  autonome  nel rispetto  dei principi  contenuti  nei protocolli o nelle linee guida nazionali  e comunque in coerenza  con i criteri di cui all’allegato 1O;

i) lo svolgimento  delle manifestazioni  pubbliche  è consentito  soltanto  in forma statica,  a condizione che,  nel corso di esse,  siano osservate  le distanze  sociali prescritte  e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni  imposte dal questore ai sensi dell’articolo  18 del Testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  di cui al regio decreto  18 giugno  1931, n. 773;