Sicurezza in pista

23 Luglio 2014

Il tema della sicurezza sulle piste suscita da sempre discussioni e legittime divergenze di opinioni. Lo sport in montagna comporta, come tantissime attività all’aria aperta, una serie di rischi congeniti, ma allo stesso tempo, dati e statistiche confortano nel non fare ritenere lo sci uno “sport pericoloso”.

E’ impegno degli organismi federali e delle istituzioni cercare sempre nuove e più efficienti misure che garantiscano comunque la sicurezza degli amanti dello sci e della montagna, così come è compito dello sportivo attenersi ad alcune banali norme di comportamento che possano diminuire il numero di incidenti. In questo speciale sulla sicurezza in pista troverete le “Norme di Condotta dello sciatore e del fondista” diramate ufficialmente dalla Federazione internazionale.

Sono il documento fondante, il ‘codice della strada’ degli appassionati degli sport della neve. Da qui sta prendendo il via un’iniziativa legislativa che trasformerà queste regole comportamentali in leggi dello stato, con le conseguenti sanzioni in caso di violazione. Aldilà dell’iter legislativo, però, il miglior “vigile” delle piste è e sarà sempre la coscienza dello sciatore: per questo la Fisi invita tutti a stampare le Norme qui allegate e a leggerle attentamente per cominciare ad avviare una nuova cultura dello sport in montagna.

Di seguito, ogni aggiornamento sull’iniziativa legislativa sarà pubblicato fra queste pagine, per tenere sempre informati appassionati e operatori.

{slider=Sicurezza e media: le risposte dei lettori}

La tematica della sicurezza in pista sui media desta, e non ne avevamo dubbi, l’intenso interesse degli appassionati e dei lettori di Fisi.org

Le risposte che ci arrivano, a poche ore dalla pubblicazione dell’articolo sul nostro sito, sono già copiose e, quasi sempre, articolate e precise. Indubbiamente, il mondo degli sport invernali si dimostra ricco di idee, competente e assolutamente più maturo di quanto i media spesso ritengano. Per il momento, la redazione di Fisi.org ha preso la decisione di pubblicare alcune delle risposte pervenute, in attesa di capire quale possa essere il miglior modo per dare un seguito a quella che vorremmo definire “campagna per la corretta informazione sulla sicurezza in pista”. Ci piace che le risposte, le proposte, le idee provengano dal mondo degli appassionati di sport e dei tesserati Fisi. Desideriamo che siate voi a dare i segnali più chiari e più forti. Per questo motivo attendiamo altre lettere, testimonianze, proposte sul tema del rapporto, sempre difficile, tra l’informazione generalista e gli incidenti sulle piste.

{/slider} {slider=Legge 24 dicembre 2003, n.363}

Capo I FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un’adeguata visibilità.

Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nota all’art. 7, comma 5: – Il testo della lettera f) del comma 3 dell’art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), è il seguente: «Art. 11 (Legge finanziaria). – (Omissis). f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale; (Omissis)». Nota all’art. 7, comma 6: – Per il testo della lettera f) del comma 3 dell’art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, vedi nota all’art. 7, comma 5.

Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9.
(Velocita)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando èquanto previsto all’articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E’ inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presenète articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spettiè di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1051): Presentato dall’on. Alfonso Pecoraro Scanio ed altri il 26 giugno 2001. Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l’8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XII e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003, 12 febbraio 2003, 13, 18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003. Esaminato in aula il 23 e 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un testo unificato con A.C. 1991 (on. Marco Follini ed altri) A.C. 3534 (on. Maurizio Bertucci) A.C. 3630 (on. Maurizio Paniz ed altri) A.C. 3633 (on. Pierantonio Zanettin) 3652 (on. Marco Airaghi ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 2381): Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e giunta per gli affari delle Comunità europee; commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede referente, il 1° ottobre 2003 e 4 dicembre 2003. Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede deliberante, ed approvato il 17 dicembre 2003.

{/slider} {slider=Varata la legge con i suoi precetti}

Approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato la legge n. 363 del 24.12. 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 gennaio 2004 ed è operativa dal 20 dello stesso mese. Le amministrazioni locali, Regioni e province autonome, che hanno competenza delegata in materia di sicurezza debbono adeguare le rispettive normative in proposito. Chi frequenta le piste ha quindi prospettive future di sicurezza certamente diverse, anche se lo sci, come più volte è stato precisato, non è uno sport con alto grado di pericolosità. A questo proposito vogliamo ricordare che, secondo una valutazione del rischio elaborata dall’Università di Salisburgo, lo sci alpino viene dopo calcio (indice di rischio 41), equitazione (19), ciclismo (18), giochi con il pallone e mountain bike (12), squash (11), snowboard e parapendio (10). Il suo indice di pericolosità (8) è pari a quello della ginnastica aerobica e delle attività praticate su macchine da palestra. La legge – quattro capitoli e ventitre articoli – della quale è stato relatore l’onorevole Ganantonio Arnoldi di Forza Italia, ha compendiato le parecchie proposte presentate da diverse parti politiche. Essa prevede, e questa è certamente la parte più importante, precise sanzioni per gli eventuali comportamenti pericolosi o scorretti da parte di chi pratica le piste di sci, sciatori, snowboarder e altri che praticano gli sport della neve individuati dalle singole normative regionali. Definisce esattamente le sue finalità e l’ambito di applicazione nelle aree sciabili attrezzate; gli obblighi e le responsabilità dei gestori; la manutenzione delle piste; la diffusione delle informazioni circa le cautele volte alla prevenzione degli infortuni; l’obbligatorietà del casco fino ai 14 anni dal 1 gennaio 2005; la segnaletica e l’innevamento programmato; le norme di comportamento, le sanzioni per i trasgressori e i soggetti competenti per i controlli; le coperture finanziarie per le campagne informative rivolte ai praticanti degli sport invernali e per l’erogazione di contributi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili e alla realizzazione di impianti per l’innevamento programmato. Quest’ultimo nella valutazione che la mancanza di neve in una stazione invernale è considerata calamità penalizzante un importante settore dell’economia in generale e della montagna in particolare, in un Paese il cui territorio è per oltre il 50% montagna.

{/slider} {slider=Regole di condotta del fondista}

Sono state dettate dalla Federazione Internazionale Sci nel Congresso di Bariloche del 1977, aggiornate e riproposte nel congresso di Porto Rose del 2002.

Anche lo sci di fondo, come qualsiasi altra disciplina sportiva, comporta qualche rischio. Le regole FIS debbono essere considerate quale sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore coscienzioso, prudente e diligente. Tutti sono tenuti a conoscerle e rispettarle. Se l’inosservanza di queste regole causa un incidente lo sciatore coinvolto può essere considerato in condizione di “colpa”, ed essere chiamato a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti.

1. RISPETTO DEGLI ALTRI
Lo sciatore fondista deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità di altri sciatori

2. RISPETTO DI SEGNALETICA, DIREZIONE E TECNICA
Il fondista deve rispettare le segnalazioni e le indicazioni di direzione. Sulle piste tracciate deve seguire con attenzione direzione e tecnica indicate.

3. SCELTA DELLA PISTA
Se vi sono parecchie piste tracciate, lo sciatore deve utilizzare quella di destra. Sciatori in gruppo debbono muoversi in fila sulla pista di destra. Anche procedendo a tecnica libera è obbligatorio mantenere la destra.

4. SORPASSI
Il sorpasso si può effettuare sia a destra che a sinistra, purché non si rechi danno ad alcuno. Lo sciatore che sta davanti non è tenuto a cedere il passo; dove possibile deve tuttavia concedere la possibilità di essere superato ad uno sciatore che procede a velocità più sostenuta.

5. INCROCI
In caso di incrocio su piste a doppio senso di marcia, gli sciatori debbono sempre tenere la destra. Chi scende ha la precedenza su quello chi sale.

6. BASTONCINI
Il fondista, quando incrocia o supera un altro sciatore, specialmente in discesa. deve tenere i bastoncini ben vicini al corpo.

7. CONTROLLO DELLA VELOCITÁ
Il fondista, soprattutto se in discesa, deve adattare la velocità alle sue capacità, alle condizioni generali del terreno, a quelle della visibilità e al traffico sulla pista. Deve inoltre mantenere sempre una distanza di sicurezza dagli altri sciatori che lo precedono. In caso di impedimento improvviso a procedere, una caduta intenzionale può benissimo servire ad evitare la collisione.

8. SOSTE (ARRESTI), PISTA LIBERA
Il fondista che si ferma deve immediatamente lasciare libera la pista tracciata. Cosa che deve fare prontamente anche in caso di caduta.

9. INCIDENTI
In caso di incidente, ognuno deve prestare soccorso e assistenza.

10. IDENTIFICAZIONE
Chiunque sia coinvolto in un incidente, anche se non ne è responsabile ma ne è stato testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità.

{/slider} {slider=Regole di condotta dello sciatore}

Un primo “Decalogo”, proposto dal Panathlon International, fu lanciato nel dicembre 1963 in una ventina di stazioni invernali. Poi, nel Congresso di Beirut del 1967, ne propose uno suo anche la Federazione Internazionale Sci. Fu successivamente aggiornato dalla FIS nel Congresso di Famagosta del 1973 e definito nella stesura attuale nel Congresso di Portorose del 2002. Sono regole studiate per lo sci alpino, per lo snowboard e per lo sci di fondo, accompagnate da opportuni commenti integrativi.

Sci alpino e snowboard

Lo sci e lo snowboard sono discipline sportive che comportano rischi come qualsiasi altra disciplina sportiva. Le regole FIS, relative a sci e snowboard debbono essere considerate quale sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore e dello snowboarder coscienziosi, prudenti e diligenti. Essi sono tenuti a conoscerle e rispettarle. Se l’inosservanza di queste regole causa un incidente lo sciatore o lo snowboarder coinvolti possono essere considerati in condizione di “colpa”, ed essere chiamati a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti.

1. RISPETTO DEGLI ALTRI
Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo l’incolumità degli altri. Sciatori e snovboarders sono responsabili non solo del loro comportamento in pista ma anche delle loro attrezzature, e dei loro eventuali difetti, anche se nuove e d’avanguardia.

2. PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E COMPORTAMENTO
Ogni sciatore o snowboarder deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità nonché alle condizioni del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste. Gli incidenti sono spesso causati dalla velocità eccessiva, che provoca perdita di controllo e limita la visuale. Sciatori e snowboarders debbono essere in grado di fare le loro evoluzioni senza intralciare gli altri. Debbono anche essere in grado di fermarsi in qualsiasi momento.
In zone affollate e di ridotta visibilità, soprattutto ad inizio, fine pista e nelle aree di partenza degli impianti, debbono muoversi lentamente e nelle zone laterali.

3. SCELTA DELLA DIREZIONE
Lo sciatore o lo snowboarder a monte, essendo in posizione dominante hanno possibilità di scelta del percorso. Sono quindi obbligati a tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o lo snowboarder a valle. Lo sci e lo snowboard sono sport di libera evoluzione dove ciascuno si esprime a suo piacimento, purché nel rispetto di queste regole, in rapporto con le personali capacità, la preparazione fisica e le condizioni generali dell’ambiente. Lo sciatore o lo snoboarder che è davanti ha sempre la precedenza. Se dietro e sulla stessa direzione di marcia di altro sciatore o snowboarder, deve mantenere una distanza sufficiente in modo da consentire a chi lo precede di potersi muovere liberamente.

4. SORPASSO IN PISTA
Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a distanza tale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari e involontari dello sciatore o dello snowboarder sorpassato. Lo sciatore o lo snowboarder che effettua un sorpasso è responsabile della sua manovra, e deve effettuarla in modo da non causare nessuna difficoltà a chi sta superando. Questa responsabilità è tale per l’intero arco della manovra e vale anche per il sorpasso di sciatore o snowboarder eventualmente fermo sulla pista.

5. ATTRAVERSAMENTI E INCROCI
Lo sciatore o snowboarder che si immette o attraversa una pista o un terreno di esercitazione o allenamento, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Comportamento analogo lo sciatore deve osservare dopo ogni sosta. Entrare in pista o ripartire dopo essersi fermati è situazione che causa spesso incidenti. Sono operazioni da effettuare con molta attenzione per evitare di provocare incidenti e arrecare danno a sé e agli altri. Quando lo sciatore o lo snowboarder si muove lentamente deve fare sempre molta attenzione a quelli più veloci che lo seguono o lo precedono. Lo sci “carving” e lo snowboard permettono di curvare risalendo verso l’alto, in direzione opposta a chi scende. Per effettuare tali manovre è assolutamente necessario fare molta attenzione per un arrecare danno a sé e agli altri.

6. SOSTA SULLA PISTA
Fatte salve circostanze di assoluta necessità sciatore e snowboarder devono evitare di fermarsi in mezzo alla pista, nei passaggi obbligati o dove manca buona e ampia visibilità. In caso di caduta debbono sgomberare velocemente la pista, cercando di raggiungere un bordo della stessa nel più breve tempo possibile. Se non si è su una pista decisamente molto larga, le soste vanno effettuate sempre, ed esclusivamente, lungo uno dei due bordi pista. Mai fermarsi in posti dove la pista è molto stretta, dove il controllo visivo della pista è complessivamente limitato, oppure dove si rischia di non essere visti da chi sta scendendo.

7. SALITA E DISCESA LUNGO UNA PISTA DI SCI
Sciatore o snowboarder che risalgono una pista debbono procedere rigorosamente lungo i bordi della stessa. Analogo comportamento debbono osservare scendendo o salendo a piedi. Procedere in senso inverso alla direzione normale della discesa presenta situazioni e ostacoli imprevedibili e impossibili da avvertire e valutare prontamente. Per sciatori e snowboarders sono molto pericolose eventuali impronte profonde di chi risale a piedi lungo una pista.

8. RISPETTO DELLA SEGNALETICA SULLE PISTE
Sciatori e snowboarders sono tenuti al massimo rispetto della segnaletica e delle indicazioni esposte sulle piste da sci. I vari gradi di difficoltà delle piste sono indicati, in ordine decrescente, con i colori “nero”, “rosso”, “blu” e “verde”. Sciatore e snowboarders possono liberamente scegliere la pista che preferiscono. Sulle piste vi sono segnali di direzione e indicazioni di pericolo, rallentamento, passaggio stretto, chiusura, o altro, che debbono essere scrupolosamente e rigorosamente rispettati. Sono installati nell’interesse di tutti, per evitare incidenti a sciatori e snowboarders.

9. ASSISTENZA
In caso di incidente chiunque deve prestarsi al soccorso. Prestare assistenza è un dovere morale che impegna ogni sportivo. Anche se in pista non esiste obbligo legale (c’è un servizio organizzato per il pronto intervento) è necessario impegnarsi, secondo le capacità individuali, per prestare le prime cure, chiamare il pronto intervento, attivarsi per delimitare la zona dove c’è l’incidentato e per segnalare la presenza di uno o più infortunati a chi sta scendendo in pista. La Federazione Internazionale auspica il perseguimento penale – analogo al mancato soccorso in occasione di incidente stradale – per chi si sottrae a quest’obbligo, nei Paesi dove la legislazione già non lo preveda.

10. IDENTIFICAZIONE
Chiunque, sciatore o snowboarder, sia coinvolto in un incidente in pista, avendo o non avendo responsabilità oppure ne sia stato testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità. La relazione di eventuali testimoni è di grande e determinante importanza per la stesura di un corretto rapporto sull’incidente. Ogni sportivo deve avvertire quest’obbligo morale e onesto in forma imperativa. Il rapporto del servizio di pronto intervento e soccorso, assieme al supporto delle testimonianze e quello eventuale di fotografie e riprese videofilmate, può essere di grande aiuto per la determinazione delle eventuali responsabilità civili e penali.

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Sicurezza in pista

23 Luglio 2014

Il tema della sicurezza sulle piste suscita da sempre discussioni e legittime divergenze di opinioni. Lo sport in montagna comporta, come tantissime attività all’aria aperta, una serie di rischi congeniti, ma allo stesso tempo, dati e statistiche confortano nel non fare ritenere lo sci uno “sport pericoloso”.

E’ impegno degli organismi federali e delle istituzioni cercare sempre nuove e più efficienti misure che garantiscano comunque la sicurezza degli amanti dello sci e della montagna, così come è compito dello sportivo attenersi ad alcune banali norme di comportamento che possano diminuire il numero di incidenti. In questo speciale sulla sicurezza in pista troverete le “Norme di Condotta dello sciatore e del fondista” diramate ufficialmente dalla Federazione internazionale.

Sono il documento fondante, il ‘codice della strada’ degli appassionati degli sport della neve. Da qui sta prendendo il via un’iniziativa legislativa che trasformerà queste regole comportamentali in leggi dello stato, con le conseguenti sanzioni in caso di violazione. Aldilà dell’iter legislativo, però, il miglior “vigile” delle piste è e sarà sempre la coscienza dello sciatore: per questo la Fisi invita tutti a stampare le Norme qui allegate e a leggerle attentamente per cominciare ad avviare una nuova cultura dello sport in montagna.

Di seguito, ogni aggiornamento sull’iniziativa legislativa sarà pubblicato fra queste pagine, per tenere sempre informati appassionati e operatori.

{slider=Sicurezza e media: le risposte dei lettori}

La tematica della sicurezza in pista sui media desta, e non ne avevamo dubbi, l’intenso interesse degli appassionati e dei lettori di Fisi.org

Le risposte che ci arrivano, a poche ore dalla pubblicazione dell’articolo sul nostro sito, sono già copiose e, quasi sempre, articolate e precise. Indubbiamente, il mondo degli sport invernali si dimostra ricco di idee, competente e assolutamente più maturo di quanto i media spesso ritengano. Per il momento, la redazione di Fisi.org ha preso la decisione di pubblicare alcune delle risposte pervenute, in attesa di capire quale possa essere il miglior modo per dare un seguito a quella che vorremmo definire “campagna per la corretta informazione sulla sicurezza in pista”. Ci piace che le risposte, le proposte, le idee provengano dal mondo degli appassionati di sport e dei tesserati Fisi. Desideriamo che siate voi a dare i segnali più chiari e più forti. Per questo motivo attendiamo altre lettere, testimonianze, proposte sul tema del rapporto, sempre difficile, tra l’informazione generalista e gli incidenti sulle piste.

{/slider} {slider=Legge 24 dicembre 2003, n.363}

Capo I FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un’adeguata visibilità.

Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nota all’art. 7, comma 5: – Il testo della lettera f) del comma 3 dell’art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), è il seguente: «Art. 11 (Legge finanziaria). – (Omissis). f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale; (Omissis)». Nota all’art. 7, comma 6: – Per il testo della lettera f) del comma 3 dell’art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, vedi nota all’art. 7, comma 5.

Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9.
(Velocita)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando èquanto previsto all’articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E’ inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presenète articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spettiè di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1051): Presentato dall’on. Alfonso Pecoraro Scanio ed altri il 26 giugno 2001. Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l’8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XII e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003, 12 febbraio 2003, 13, 18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003. Esaminato in aula il 23 e 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un testo unificato con A.C. 1991 (on. Marco Follini ed altri) A.C. 3534 (on. Maurizio Bertucci) A.C. 3630 (on. Maurizio Paniz ed altri) A.C. 3633 (on. Pierantonio Zanettin) 3652 (on. Marco Airaghi ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 2381): Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e giunta per gli affari delle Comunità europee; commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede referente, il 1° ottobre 2003 e 4 dicembre 2003. Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede deliberante, ed approvato il 17 dicembre 2003.

{/slider} {slider=Varata la legge con i suoi precetti}

Approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato la legge n. 363 del 24.12. 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 gennaio 2004 ed è operativa dal 20 dello stesso mese. Le amministrazioni locali, Regioni e province autonome, che hanno competenza delegata in materia di sicurezza debbono adeguare le rispettive normative in proposito. Chi frequenta le piste ha quindi prospettive future di sicurezza certamente diverse, anche se lo sci, come più volte è stato precisato, non è uno sport con alto grado di pericolosità. A questo proposito vogliamo ricordare che, secondo una valutazione del rischio elaborata dall’Università di Salisburgo, lo sci alpino viene dopo calcio (indice di rischio 41), equitazione (19), ciclismo (18), giochi con il pallone e mountain bike (12), squash (11), snowboard e parapendio (10). Il suo indice di pericolosità (8) è pari a quello della ginnastica aerobica e delle attività praticate su macchine da palestra. La legge – quattro capitoli e ventitre articoli – della quale è stato relatore l’onorevole Ganantonio Arnoldi di Forza Italia, ha compendiato le parecchie proposte presentate da diverse parti politiche. Essa prevede, e questa è certamente la parte più importante, precise sanzioni per gli eventuali comportamenti pericolosi o scorretti da parte di chi pratica le piste di sci, sciatori, snowboarder e altri che praticano gli sport della neve individuati dalle singole normative regionali. Definisce esattamente le sue finalità e l’ambito di applicazione nelle aree sciabili attrezzate; gli obblighi e le responsabilità dei gestori; la manutenzione delle piste; la diffusione delle informazioni circa le cautele volte alla prevenzione degli infortuni; l’obbligatorietà del casco fino ai 14 anni dal 1 gennaio 2005; la segnaletica e l’innevamento programmato; le norme di comportamento, le sanzioni per i trasgressori e i soggetti competenti per i controlli; le coperture finanziarie per le campagne informative rivolte ai praticanti degli sport invernali e per l’erogazione di contributi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili e alla realizzazione di impianti per l’innevamento programmato. Quest’ultimo nella valutazione che la mancanza di neve in una stazione invernale è considerata calamità penalizzante un importante settore dell’economia in generale e della montagna in particolare, in un Paese il cui territorio è per oltre il 50% montagna.

{/slider} {slider=Regole di condotta del fondista}

Sono state dettate dalla Federazione Internazionale Sci nel Congresso di Bariloche del 1977, aggiornate e riproposte nel congresso di Porto Rose del 2002.

Anche lo sci di fondo, come qualsiasi altra disciplina sportiva, comporta qualche rischio. Le regole FIS debbono essere considerate quale sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore coscienzioso, prudente e diligente. Tutti sono tenuti a conoscerle e rispettarle. Se l’inosservanza di queste regole causa un incidente lo sciatore coinvolto può essere considerato in condizione di “colpa”, ed essere chiamato a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti.

1. RISPETTO DEGLI ALTRI
Lo sciatore fondista deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità di altri sciatori

2. RISPETTO DI SEGNALETICA, DIREZIONE E TECNICA
Il fondista deve rispettare le segnalazioni e le indicazioni di direzione. Sulle piste tracciate deve seguire con attenzione direzione e tecnica indicate.

3. SCELTA DELLA PISTA
Se vi sono parecchie piste tracciate, lo sciatore deve utilizzare quella di destra. Sciatori in gruppo debbono muoversi in fila sulla pista di destra. Anche procedendo a tecnica libera è obbligatorio mantenere la destra.

4. SORPASSI
Il sorpasso si può effettuare sia a destra che a sinistra, purché non si rechi danno ad alcuno. Lo sciatore che sta davanti non è tenuto a cedere il passo; dove possibile deve tuttavia concedere la possibilità di essere superato ad uno sciatore che procede a velocità più sostenuta.

5. INCROCI
In caso di incrocio su piste a doppio senso di marcia, gli sciatori debbono sempre tenere la destra. Chi scende ha la precedenza su quello chi sale.

6. BASTONCINI
Il fondista, quando incrocia o supera un altro sciatore, specialmente in discesa. deve tenere i bastoncini ben vicini al corpo.

7. CONTROLLO DELLA VELOCITÁ
Il fondista, soprattutto se in discesa, deve adattare la velocità alle sue capacità, alle condizioni generali del terreno, a quelle della visibilità e al traffico sulla pista. Deve inoltre mantenere sempre una distanza di sicurezza dagli altri sciatori che lo precedono. In caso di impedimento improvviso a procedere, una caduta intenzionale può benissimo servire ad evitare la collisione.

8. SOSTE (ARRESTI), PISTA LIBERA
Il fondista che si ferma deve immediatamente lasciare libera la pista tracciata. Cosa che deve fare prontamente anche in caso di caduta.

9. INCIDENTI
In caso di incidente, ognuno deve prestare soccorso e assistenza.

10. IDENTIFICAZIONE
Chiunque sia coinvolto in un incidente, anche se non ne è responsabile ma ne è stato testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità.

{/slider} {slider=Regole di condotta dello sciatore}

Un primo “Decalogo”, proposto dal Panathlon International, fu lanciato nel dicembre 1963 in una ventina di stazioni invernali. Poi, nel Congresso di Beirut del 1967, ne propose uno suo anche la Federazione Internazionale Sci. Fu successivamente aggiornato dalla FIS nel Congresso di Famagosta del 1973 e definito nella stesura attuale nel Congresso di Portorose del 2002. Sono regole studiate per lo sci alpino, per lo snowboard e per lo sci di fondo, accompagnate da opportuni commenti integrativi.

Sci alpino e snowboard

Lo sci e lo snowboard sono discipline sportive che comportano rischi come qualsiasi altra disciplina sportiva. Le regole FIS, relative a sci e snowboard debbono essere considerate quale sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore e dello snowboarder coscienziosi, prudenti e diligenti. Essi sono tenuti a conoscerle e rispettarle. Se l’inosservanza di queste regole causa un incidente lo sciatore o lo snowboarder coinvolti possono essere considerati in condizione di “colpa”, ed essere chiamati a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti.

1. RISPETTO DEGLI ALTRI
Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo l’incolumità degli altri. Sciatori e snovboarders sono responsabili non solo del loro comportamento in pista ma anche delle loro attrezzature, e dei loro eventuali difetti, anche se nuove e d’avanguardia.

2. PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E COMPORTAMENTO
Ogni sciatore o snowboarder deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità nonché alle condizioni del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste. Gli incidenti sono spesso causati dalla velocità eccessiva, che provoca perdita di controllo e limita la visuale. Sciatori e snowboarders debbono essere in grado di fare le loro evoluzioni senza intralciare gli altri. Debbono anche essere in grado di fermarsi in qualsiasi momento.
In zone affollate e di ridotta visibilità, soprattutto ad inizio, fine pista e nelle aree di partenza degli impianti, debbono muoversi lentamente e nelle zone laterali.

3. SCELTA DELLA DIREZIONE
Lo sciatore o lo snowboarder a monte, essendo in posizione dominante hanno possibilità di scelta del percorso. Sono quindi obbligati a tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o lo snowboarder a valle. Lo sci e lo snowboard sono sport di libera evoluzione dove ciascuno si esprime a suo piacimento, purché nel rispetto di queste regole, in rapporto con le personali capacità, la preparazione fisica e le condizioni generali dell’ambiente. Lo sciatore o lo snoboarder che è davanti ha sempre la precedenza. Se dietro e sulla stessa direzione di marcia di altro sciatore o snowboarder, deve mantenere una distanza sufficiente in modo da consentire a chi lo precede di potersi muovere liberamente.

4. SORPASSO IN PISTA
Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a distanza tale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari e involontari dello sciatore o dello snowboarder sorpassato. Lo sciatore o lo snowboarder che effettua un sorpasso è responsabile della sua manovra, e deve effettuarla in modo da non causare nessuna difficoltà a chi sta superando. Questa responsabilità è tale per l’intero arco della manovra e vale anche per il sorpasso di sciatore o snowboarder eventualmente fermo sulla pista.

5. ATTRAVERSAMENTI E INCROCI
Lo sciatore o snowboarder che si immette o attraversa una pista o un terreno di esercitazione o allenamento, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Comportamento analogo lo sciatore deve osservare dopo ogni sosta. Entrare in pista o ripartire dopo essersi fermati è situazione che causa spesso incidenti. Sono operazioni da effettuare con molta attenzione per evitare di provocare incidenti e arrecare danno a sé e agli altri. Quando lo sciatore o lo snowboarder si muove lentamente deve fare sempre molta attenzione a quelli più veloci che lo seguono o lo precedono. Lo sci “carving” e lo snowboard permettono di curvare risalendo verso l’alto, in direzione opposta a chi scende. Per effettuare tali manovre è assolutamente necessario fare molta attenzione per un arrecare danno a sé e agli altri.

6. SOSTA SULLA PISTA
Fatte salve circostanze di assoluta necessità sciatore e snowboarder devono evitare di fermarsi in mezzo alla pista, nei passaggi obbligati o dove manca buona e ampia visibilità. In caso di caduta debbono sgomberare velocemente la pista, cercando di raggiungere un bordo della stessa nel più breve tempo possibile. Se non si è su una pista decisamente molto larga, le soste vanno effettuate sempre, ed esclusivamente, lungo uno dei due bordi pista. Mai fermarsi in posti dove la pista è molto stretta, dove il controllo visivo della pista è complessivamente limitato, oppure dove si rischia di non essere visti da chi sta scendendo.

7. SALITA E DISCESA LUNGO UNA PISTA DI SCI
Sciatore o snowboarder che risalgono una pista debbono procedere rigorosamente lungo i bordi della stessa. Analogo comportamento debbono osservare scendendo o salendo a piedi. Procedere in senso inverso alla direzione normale della discesa presenta situazioni e ostacoli imprevedibili e impossibili da avvertire e valutare prontamente. Per sciatori e snowboarders sono molto pericolose eventuali impronte profonde di chi risale a piedi lungo una pista.

8. RISPETTO DELLA SEGNALETICA SULLE PISTE
Sciatori e snowboarders sono tenuti al massimo rispetto della segnaletica e delle indicazioni esposte sulle piste da sci. I vari gradi di difficoltà delle piste sono indicati, in ordine decrescente, con i colori “nero”, “rosso”, “blu” e “verde”. Sciatore e snowboarders possono liberamente scegliere la pista che preferiscono. Sulle piste vi sono segnali di direzione e indicazioni di pericolo, rallentamento, passaggio stretto, chiusura, o altro, che debbono essere scrupolosamente e rigorosamente rispettati. Sono installati nell’interesse di tutti, per evitare incidenti a sciatori e snowboarders.

9. ASSISTENZA
In caso di incidente chiunque deve prestarsi al soccorso. Prestare assistenza è un dovere morale che impegna ogni sportivo. Anche se in pista non esiste obbligo legale (c’è un servizio organizzato per il pronto intervento) è necessario impegnarsi, secondo le capacità individuali, per prestare le prime cure, chiamare il pronto intervento, attivarsi per delimitare la zona dove c’è l’incidentato e per segnalare la presenza di uno o più infortunati a chi sta scendendo in pista. La Federazione Internazionale auspica il perseguimento penale – analogo al mancato soccorso in occasione di incidente stradale – per chi si sottrae a quest’obbligo, nei Paesi dove la legislazione già non lo preveda.

10. IDENTIFICAZIONE
Chiunque, sciatore o snowboarder, sia coinvolto in un incidente in pista, avendo o non avendo responsabilità oppure ne sia stato testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità. La relazione di eventuali testimoni è di grande e determinante importanza per la stesura di un corretto rapporto sull’incidente. Ogni sportivo deve avvertire quest’obbligo morale e onesto in forma imperativa. Il rapporto del servizio di pronto intervento e soccorso, assieme al supporto delle testimonianze e quello eventuale di fotografie e riprese videofilmate, può essere di grande aiuto per la determinazione delle eventuali responsabilità civili e penali.

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