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Maestri di Sci con titoli di altri stati
ESERCIZIO STABILE ED ISCRIZIONE ALBO
La tutela della libertà di stabilimento è garantita dalle Leggi Regionali attraverso l’art. 12 della legge 8 marzo 1991, n° 81 nonché al decreto legislativo 2 maggio 1994, n° 319 di attuazione della Direttiva 92/51 CEE del 18 giugno 1992: le disposizioni contenute in tali norme consentono ai maestri di sci stranieri di ottenere il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo abilitativo a quello italiano e di esercitare in maniera stabile la professione nelle Regioni Italiane.
In particolare, l’art.12 della legge n° 81 del 1991, recentemente riformato dall’art.17 della legge comunitaria 2001, condiziona ogni riconoscimento del titolo mediante l’invio di una domanda al Ministero competente.
Quest’ultimo, indetta una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli prodotti, dispone il riconoscimento con apposito decreto nel quale è eventualmente indicata la misura compensativa che il richiedente è tenuto ad adempiere per poter validamente accedere alla professione ed esercitarla nel territorio nazionale.
La misura compensativa consiste in una prova attitudinale volta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’esercizio della professione.
ESERCIZIO TEMPORANEO
I maestri di sci stranieri che intendono esercitare temporaneamente, in una Regione, devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio Regionale dei Maestri di Sci.
(utilizzare modulo di domanda per esercizio temporaneo maestri di altri stati)
Maestri di Sci con titoli di altri stati
ESERCIZIO STABILE ED ISCRIZIONE ALBO
La tutela della libertà di stabilimento è garantita dalle Leggi Regionali attraverso l’art. 12 della legge 8 marzo 1991, n° 81 nonché al decreto legislativo 2 maggio 1994, n° 319 di attuazione della Direttiva 92/51 CEE del 18 giugno 1992: le disposizioni contenute in tali norme consentono ai maestri di sci stranieri di ottenere il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo abilitativo a quello italiano e di esercitare in maniera stabile la professione nelle Regioni Italiane.
In particolare, l’art.12 della legge n° 81 del 1991, recentemente riformato dall’art.17 della legge comunitaria 2001, condiziona ogni riconoscimento del titolo mediante l’invio di una domanda al Ministero competente.
Quest’ultimo, indetta una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli prodotti, dispone il riconoscimento con apposito decreto nel quale è eventualmente indicata la misura compensativa che il richiedente è tenuto ad adempiere per poter validamente accedere alla professione ed esercitarla nel territorio nazionale.
La misura compensativa consiste in una prova attitudinale volta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’esercizio della professione.
ESERCIZIO TEMPORANEO
I maestri di sci stranieri che intendono esercitare temporaneamente, in una Regione, devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio Regionale dei Maestri di Sci.
(utilizzare modulo di domanda per esercizio temporaneo maestri di altri stati)